Sentenza n. 83/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 306/2024, del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata iniziale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, che imponeva l'accredito di euro 1.500 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 1.500 quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente ottemperato alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla sentenza del giudice del lavoro. Il giudizio è stato quindi definito senza ulteriori statuizioni sull'esecuzione, ma con condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; l'intervenuta esecuzione del giudicato determina, secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale dopo la proposizione del ricorso e il ricorrente ne dà atto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'intervenuta ottemperanza dell'amministrazione non impedisce la liquidazione delle spese di giudizio a carico dell'amministrazione stessa.
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