Cassazione Penale, Sentenza n. 6243/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso finalizzato a introdurre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per impugnare. Avendo il reato carattere perseguibile a querela, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarato estinto il reato per remissione di querela. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Cato impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva accolto il suo concordato sulla pena (con consenso del Pubblico Ministero). Con un unico motivo chiede che venga dichiarata l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e ritualmente accettata, intervenuta il 4 maggio mentre era ancora pendente il termine per impugnare.
Norme richiamate
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Cassazione applica la disposizione per disporre che le spese processuali gravino sul querelato laddove le parti non abbiano convenuto diversamente
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584
Richiamata la precedente giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione proposto con il solo scopo di introdurre nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per impugnare
Massime di principio
- La remissione di querela, se ritualmente accettata e intervenuta tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per proporre impugnazione, può essere introdotta in Cassazione e produrre l'estinzione del reato quando si tratta di delitto procedibile a querela.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela la sentenza impugnata va annullata senza rinvio (perché viene meno l'oggetto del giudizio penale).
- La tempestività è essenziale: la remissione deve intervenire prima della scadenza del termine per l'impugnazione; se avviene dopo tale termine potrebbero sorgere problemi di ammissibilità o di efficacia.
- Anche se il Pubblico Ministero aveva concordato sulla pena in sede di appello, ciò non impedisce che una successiva remissione di querela estingua il reato e determini l'annullamento della sentenza.
- In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali possono essere attribuite al querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
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