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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32901/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che confermava la condanna inflitta in primo grado (giudizio abbreviato) a 12 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/1990 (partecipazione a un'associazione di narcotraffico operante nella citta vecchia di Taranto, collegata al clan Taurino, e numerosi episodi di cessione di stupefacente). Il ricorso articolava tre motivi: i primi due censuravano, con violazione di legge e vizio di motivazione, l'esistenza della consorteria mafiosa e la partecipazione di Faraone alla medesima; il terzo contestava l'esistenza dell'associazione di narcotraffico e la partecipazione dell'imputato sostenendo che gli acquisti fossero per uso personale, che i fatti fossero occasionali (al massimo cinque episodi o reato continuato), che mancassero intercettazioni a suo carico e che difettasse la volontà di aderire all'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., che non era stato contestato all'imputato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui contestava l'esistenza dell'associazione di narcotraffico in quanto tale questione era ormai passata in giudicato alla luce della sentenza Sez. 1 n. 53632 del 11/07/2017; nella parte relativa alla partecipazione del Faraone la censura è risultata generica e priva di confronto con la motivazione della Corte di appello. La Corte di appello, quale giudice di rinvio, aveva dettagliatamente colmato la precedente lacuna motivazionale e aveva ricostruito la partecipazione stabile del Faraone al sodalizio come addetto allo spaccio al dettaglio (vedetta, consegna dello stupefacente dai nascondigli, recupero del denaro), attribuendogli 81 episodi di cessione e valorizzando videoregistrazioni, sequestri e conversazioni che riferivano il suo inserimento nell'organizzazione. Conseguentemente la condanna è rimasta confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990

    Norma che punisce delitti relativi a sostanze stupefacenti; nel caso è stata applicata per contestare la partecipazione e i numerosi episodi di cessione di droga. La Corte ha ritenuto provata la partecipazione stabile del ricorrente al sodalizio dedito al traffico e allo spaccio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso; il vizio sollevato dal ricorrente in ordine a questo reato è stato ritenuto inammissibile perché il capi di imputazione relativi a 416-bis non erano contestati all'imputato.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Prevede modalità di trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha trattato il ricorso nelle forme previste da tale disposizione.

Massime di principio

  • Non possono essere oggetto di impugnazione questioni riferite a reati che non sono stati contestati all'imputato: motivi che vertano su norme non invocate risultano inammissibili.
  • Quando una questione è già stata decisa con statuizione passata in giudicato (res iudicata) da una precedente pronuncia di legittimità, il ricorso su tale punto è inammissibile e il giudice si limita agli aspetti non definiti.
  • Le censure generiche e prive di confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito sono inammissibili: il ricorrente deve indicare criticamente i passaggi logici e probatori contestati e non limitarsi ad affermazioni aspecifiche.
  • Per distinguere tra acquisti per uso personale e partecipazione stabile a un'associazione di narcotraffico è decisivo il quadro probatorio complessivo: ripetitività degli episodi, quantitativi sequestrati, presenza di ruoli (vedetta, custodia dei nascondigli, gestione del denaro), videoregistrazioni e conversazioni che dimostrino un vincolo durevole con il sodalizio.
  • Il giudice di rinvio ha il potere e il dovere di colmare lacune motivazionali indicate dalla Cassazione; se nella rinnovata motivazione il giudice discute il materiale probatorio in modo coerente, tale ricostruzione è difficilmente superabile con rilievi generici in cassazione.
  • Nelle impugnazioni in materia penale è essenziale quantificare e documentare le contestazioni (es. numero di episodi accertati vs. indicati in ricorso) e confrontare direttamente le proprie argomentazioni con gli elementi probatori richiamati nella sentenza impugnata.

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