Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51734/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'appello di Milano con riferimento all'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., sostenendo che la Corte aveva errato nel leggere la sentenza del G.i.p. di Livorno del 02/07/2019: avrebbe ritenuto che quella sentenza avesse inflitto una pena di un anno e cinque mesi di reclusione (che, cumulata con la pena già sospesa, avrebbe superato il biennio previsto dall'art. 163 cod. pen.), mentre in realtà quella pronuncia aveva condannato il Comito a un mese di reclusione e € 100,00 di multa in continuazione con una pena di un anno e quattro mesi già inflitta con sentenza del 16/10/2018. Di conseguenza il cumulo non superava il limite biennale e mancavano i presupposti per la revoca di diritto; inoltre la revoca errata aveva impedito alla Corte d'appello di valutare e motivare la richiesta del Comito di estendere la sospensione condizionale agli aumenti di pena per i reati sub iudice (con riferimento anche al giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.).

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso quanto al profilo della sospensione condizionale: ha rilevato l'errore della Corte d'appello nella lettura della sentenza del G.i.p. di Livorno (che aveva effettivamente inflitto solo un mese di reclusione e € 100,00 di multa in continuazione) e ha concluso che il cumulo delle pene non superava il limite biennale di cui all'art. 163 cod. pen., quindi difettavano i presupposti per la revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle valutazioni concernenti la sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e ha rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Lacerenza Gaetano, ritenendola non legittimata a costituirsi in giudizio di legittimità su quel specifico capo.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.

    «la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato \"riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163\"»

    La Corte ha richiamato la norma per evidenziare che la revoca di diritto opera solo se la condanna successiva, riferita a reato anteriormente commesso, determina un cumulo che supera i limiti dell'art. 163; nel caso in esame la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto superato tale limite

  • art. 163, cod. pen.

    Fornisce il limite di cumulabilità delle pene rilevante per la verifica della revoca della sospensione; la Cassazione ha verificato che il cumulo (1 anno e 4 mesi + 1 mese) non supera il biennio e quindi non sussisteva il presupposto per la revoca

  • art. 164, cod. pen.

    Norma che richiede il giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale; la Cassazione ha censurato la mancata valutazione e motivazione da parte della Corte d'appello circa la richiesta di estensione del beneficio agli aumenti di pena, con specifico riferimento al giudizio prognostico ex art. 164

  • art. 162, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme cui sarebbe stata erroneamente data applicazione; la sentenza di Cassazione ha considerato rilevante il corretto calcolo e la lettura delle pene ai fini del cumulo e della revoca della sospensione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata quale (quadro) per dedurre il vizio di motivazione e l'erronea applicazione delle norme penali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'errata applicazione delle disposizioni sostanziali e alla motivazione illogica in punto di revoca

Massime di principio

  • La revoca "di diritto" della sospensione condizionale ex art. 168(1)(n.2) opera solo se la condanna successiva (anche se riferita a reato anteriormente commesso) determina un cumulo di pene che effettivamente supera il limite previsto dall'art. 163; è indispensabile un calcolo corretto e motivato delle pene.
  • Il giudice di merito deve leggere e riportare correttamente i contenuti delle sentenze anteriori (pena, misura, eventuale statuizione di continuazione) perché errori materiali o interpretativi possono determinare l'erronea applicazione automatica di istituti come la revoca di diritto.
  • Se la revoca della sospensione condizionale è contestata, il giudice d'appello che la decreta deve anche valutare e motivare l'eventuale domanda di estensione del beneficio alle pene aumentate, compiendo il necessario giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen.; l'omessa motivazione su tale punto è vizio rilevante.
  • In sede di legittimità la parte civile non è legittimata a costituirsi per questioni che attengono esclusivamente alla sospensione condizionale della pena e alla sua revoca quando tali statuizioni non incidano sull'azione civile o sugli interessi civili.
  • In casi simili conviene verificare preventivamente: a) le date di commissione dei reati rispetto all'irrevocabilità delle sentenze che hanno concesso benefici; b) la misura effettiva delle pene pronunciate (anche se risultano in continuazione); c) il calcolo cumulativo delle pene ai fini dei limiti di cui all'art. 163, e dedurre in motivazione ogni errore materiale o di interpretazione per ottenere l'annullamento o la riforma della decisione che abbia revocato il beneficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.