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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3664/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di più fatti di peculato (art. 314 c.p.) in relazione all'utilizzo di contributi destinati ai gruppi consiliari della Regione Molise (anni 2007-2009). I principali motivi di censura erano: vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 c.p. e art. 7 CEDU per mancata prevedibilità della norma integratrice (art. 4 della legge regionale n.20/1991) rispetto alla nozione di spese di rappresentanza; inversione dell'onere della prova circa la non inerenza delle spese (la difesa sosteneva che l'onere probatorio spettasse alla parte pubblica); mancata considerazione dell'eventuale errore scusabile sul carattere delle spese (dolus); nullità per imperfecta acusatio in riferimento all'art. 522 c.p.p. (descrizione del ruolo di capogruppo); e mancata declaratoria di prescrizione per i fatti del 2007 (art. 157 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che, pur essendo i contributi "spendibili senza vincoli di destinazione" secondo la legge regionale, vige comunque un inderogabile dovere di rendicontazione e di inerenza alla finalità pubblica del funzionamento del gruppo; ha confermato che l'onere di provare la non inerenza gravava sulla parte pubblica, ma che nel caso concreto l'insieme delle prove (numerose spese eccentriche, giustificativi anonimi o insufficienti, sistematica inadeguatezza della documentazione) costituiva un quadro "altamente significativo" tale da poter sostenere la responsabilità penale per peculato; ha ritenuto infondato l'argomento dell'errore scusabile e infine ha escluso la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile sostenute in questo grado. Di conseguenza la decisione della Corte d'appello (con riduzione di pena rispetto al primo grado e conferma delle statuizioni civili da liquidare separatamente) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condotta di peculato richiede la prova dell'effettiva appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche; l'insufficiente documentazione contabile non è di per sé sufficiente per la condanna, ma può concorrere al quadro probatorio quando risulti "altamente significativa" e impedisca di collegare le spese all'attività istituzionale.

  • art. 7 par.1 CEDU (certezza e prevedibilità della legge penale)

    La Corte ha ritenuto rispettato il principio di prevedibilità: anche se la norma regionale prevedeva spese "spendibili senza vincoli di destinazione", il quadro costituzionale e la normativa regionale impongono comunque un obbligo di rendicontazione e di inerenza al funzionamento del gruppo, di modo che le conseguenze sanzionatorie erano prevedibili.

  • legge regionale Molise 4 novembre 1991, n. 20 (art. 3 e art. 4)

    La disciplina regionale attribuiva i contributi per il funzionamento dei gruppi e prevedeva erogazione in rate anticipate "spendibili senza vincoli di destinazione"; tuttavia il medesimo testo imponeva l'obbligo di rendiconto annuale (e la sospensione dei contributi se non reso), confermando la finalità pubblica dei fondi e l'onere giustificativo a carico dei Presidenti dei gruppi.

  • art. 522 cod. proc. pen. (nullità per vizio dell'imputazione)

    La Corte ha ritenuto che la formulazione dell'imputazione non abbia leso le prerogative difensive del ricorrente: la contestazione verteva sulla disponibilità giuridica dei contributi e tale disponibilità risultava comunque in capo all'imputato per la composizione 'monocellulare' del gruppo o per il ruolo svolto.

  • artt. 24 e 27 Cost. (diritto di difesa e principio di legalità penale)

    Richiamati dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che non siano stati violati: il processo ha rispettato il diritto di difesa e il principio di prevedibilità delle conseguenze penali.

  • artt. 42-43 cod. pen. (elemento soggettivo: dolo/colpa)

    La Corte ha giudicato corretta la valutazione del dolo da parte dei giudici di merito, escludendo che l'ipotesi fattuale fosse riconducibile a un errore scusabile, atteso il carattere evidente e reiterato delle spese non inerenti.

  • art. 157, 159, 161 cod. pen. (prescrizione e computo dei termini)

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione: i rinvii disposti nei gradi di merito e la pena edittale applicabile implicavano che i termini di prescrizione non fossero maturati per i fatti del 2007.

  • legge 6 dicembre 1973, n. 853 (rendicontazione regionale)

    Richiamata in relazione all'obbligo di rendicontazione generale della Regione: i rendiconti dei gruppi confluiscono nella rendicontazione regionale, rafforzando l'obbligo di giustificazione delle spese.

Massime di principio

  • I contributi pubblici ai gruppi consiliari, pur se formalmente "spendibili senza vincoli di destinazione", vanno impiegati con riferimento alla finalità pubblica del funzionamento del gruppo e sono soggetti a un inderogabile obbligo di rendicontazione.
  • L'onere di provare la non inerenza delle spese alle finalità istituzionali grava sull'amministrazione/parte pubblica; tuttavia, la sistematica inadeguatezza o genericità dei giustificativi può acquisire valore probatorio "altamente significativo" e integrare il quadro per la responsabilità penale per peculato.
  • La mera insufficienza della documentazione giustificativa non è di per sé idonea a integrare il reato di peculato: occorre valutare il contesto e la ripetitività/qualità dell'inadeguatezza probatoria.
  • Spese chiaramente estranee (donazioni personali, sponsorizzazioni a fini privati, acquisti manifestamente non collegabili all'attività istituzionale) possono legittimare la responsabilità penale se risulta la destinazione privatistica delle somme.
  • La qualifica pubblicistica dei gruppi consiliari e la posizione apicale (presidente o unico componente) possono attribuire la disponibilità giuridica dei fondi a un singolo soggetto, rilevante ai fini dell'integrazione del reato.
  • Per sostenere la tesi dell'errore scusabile bisogna fornire elementi concreti che rendano non manifestamente evidente la non inerenza delle spese; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Le questioni di prescrizione richiedono attenzione al computo dei termini e agli effetti dei rinvii processuali: i termini possono non essere maturati nonostante il tempo intercorso.

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