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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03439/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, nominata difensore d'ufficio in un procedimento penale, propose ricorso per ottenere il rimborso di spese sostenute per recupero del compenso professionale. Il ricorso fu notificato al Ministero il 26/3/2021, ma il deposito telematico presso la cancelleria della Corte di cassazione avvenne tardivamente (14/7/2021). La ricorrente alegò malfunzionamenti del sistema informatico e comunicazioni incomplete relative alle PEC di deposito, chiedendo la rimessione in termini per il ritardo nel deposito. Il Collegio ha esaminato la tempistica delle quattro tipiche PEC del Processo Civile Telematico (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna, esito controlli automatici, esito controllo manuale) e i tentativi telematici compiuti dalla ricorrente: invii del 13/4/2021 e 14/4/2021 con blocco ai controlli automatici, comunicazione di rifiuto il 13/5/2021 (documento non firmato, deposito principale rifiutato), ripetute richieste di chiarimenti e un nuovo tentativo telematico l'11/6/2021 senza successo, fino a rinnovazione della notificazione e deposito utile il 14/7/2021. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adottato misure alternative tempestive (deposito cartaceo via raccomandata o immediata rimessione in termini) né dimostrato adeguata e tempestiva attivazione una volta noto il rifiuto, per cui il ritardo non è scusabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per tardivo deposito. Ha escluso che la seconda notifica (rinnovazione) potesse far decorrere ex novo i termini, rilevando che il contraddittorio era già regolarmente instaurato con la prima notifica e che la rinnovazione è "tamquam non esset". Ha ritenuto irrilevante la presunta responsabilità del sistema informatico, sia perché la ricorrente non ha provveduto a rinnovare tempestivamente il deposito con mezzi alternativi né a presentare subito istanza di rimessione in termini, sia perché il deposito si era già arrestato prima dei controlli automatici positivi. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia (liquidate in Euro 340,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Stabilisce il termine di 20 giorni per il deposito del ricorso dopo la notifica; la Corte ha applicato questo termine ratione temporis e l'ha ritenuto perentorio ai fini della tempestività del deposito in Cassazione

  • art. 375 cod. proc. civ.

    Richiamato come riferimento per i presupposti di improcedibilità e per verificare l'applicabilità di eccezioni procedurali; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti di applicabilità evocati dalla ricorrente

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'istanza di rimessione in termini; la ricorrente ha proposto la memoria ex art. 380-bis ma la Corte ha valutato che la richiesta di rimessione non fosse stata tempestivamente avanzata dopo la comunicazione del rifiuto

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Norma sul deposito del controricorso; la Corte ha rilevato che il Ministero aveva depositato tempestivamente il proprio controricorso (12/5/2021), sicché il contraddittorio era già validamente instaurato

  • art. 134 disp. att. cod. proc. civ.

    All'epoca consentiva il deposito mediante invio per posta raccomandata alla Corte di cassazione con perfezionamento alla data di spedizione; la Corte ha osservato che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare tale modalità alternativa in caso di malfunzionamento telematico

  • art. 196-sexies disp. att. cod. proc. civ.

    Predisposizioni successive che regolano l'accettazione del deposito telematico (quarte PEC); la Corte ha richiamato la sequenza delle ricevute telematiche e l'importanza dell'esito dei controlli automatici e manuali per il perfezionamento del deposito

  • art. 13, comma 7, d.m. giustizia n. 44/2011

    Regola i controlli automatici del PCT; la Corte ha sostenuto che il perfezionamento del deposito richiede l'esito positivo di tali controlli, come attestato dalla terza PEC

  • art. 14, comma 7 e comma 10, "specifiche tecniche sul PCT" (Provv. DGSIA 16/4/2014)

    Dettagliano le specifiche tecniche e i controlli automatici e manuali sul PCT; la Corte le ha richiamate per affermare che solo dopo esito positivo dei controlli automatici e manuali il deposito si perfeziona

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo da parte della ricorrente

Massime di principio

  • La tempestività del deposito in Cassazione segue il termine di 20 giorni dalla notifica: va rispettato e, in caso di difficoltà telematiche, è necessario attivarsi immediatamente con mezzi alternativi (deposito cartaceo/raccomandata) o chiedere la rimessione in termini senza indugio
  • Nel Processo Civile Telematico il deposito si perfeziona non solo con le prime PEC ma richiede anche l'esito positivo dei controlli automatici (terza PEC) e l'accettazione manuale della cancelleria (quarta PEC); l'assenza della terza o quarta PEC impone la rinnovazione del deposito
  • Il legittimo affidamento sul buon esito del deposito telematico è giustificato solo dopo gli esiti positivi dei controlli; se il sistema segnala errori o rifiuti, la parte non può considerare adempiuto l'obbligo processuale e deve ripetere l'operazione tempestivamente
  • La rinnovazione di una notifica già validamente perfezionata non produce efficacia nuova ai fini dei termini: la seconda notifica, se superflua, non fa decorrere ex novo i termini procedurali
  • In caso di comunicazione di rifiuto del deposito (pec che segnala "deposito principale rifiutato" o "documento non firmato"), è consigliabile chiedere immediatamente chiarimenti alla cancelleria e/o presentare istanza di rimessione in termini se si ritiene di aver subito un disservizio imputabile all'ufficio o al sistema
  • Per valutare la tempestività della rinnovazione di atti non andati a buon fine è ragionevole considerare come limite orientativo un tempo non superiore alla metà del termine ordinario; tempi significativamente superiori possono rendere la tardività non scusabile
  • Quando il controricorso è stato depositato tempestivamente dall'altra parte, il fine di instaurare il contraddittorio è già raggiunto; la parte che ha notificato non validamente non può contare sulla rinnovazione per riaprire i termini se non agisce tempestivamente con rimedi previsti

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