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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 03613/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'accertamento IMU/ICI per l'anno 2015 relativo a unità immobiliari di Roma. La ricorrente deduceva che le unità non erano nella sua disponibilità in quanto sottoposte a provvedimenti comunali (sequestri, ordine di demolizione, acquisizione gratuita, rigetto delle domande di condono) e quindi dovevano considerarsi extra commercium o acquisite al patrimonio del Comune, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo. Ulteriori censure riguardavano l'insuscettibilità degli immobili di produrre reddito e la determinazione della base imponibile in relazione al valore dell'area edificabile.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso (omesso esame di fatto decisivo / travisamento dei fatti) ritenendo che, ai sensi dell'art. 31, commi 2-4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di 90 giorni determina l'acquisizione "di diritto" del fabbricato e dell'area al patrimonio comunale, con effetto originario che esclude la permanenza del possesso in capo al precedente titolare per i periodi successivi all'acquisizione. La Corte enuncia il principio di diritto secondo cui, in tema di IMU, il presupposto impositivo fondato sul possesso è insussistente per i periodi successivi all'ordine di demolizione rimasto ineseguito e che ha determinato l'acquisizione comunale. I motivi che sostenevano l'insuscettibilità di produrre reddito e la determinazione della base imponibile sul valore dell'area (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992) sono stati invece ritenuti infondati: la mera mancanza di agibilità non esclude l'imposizione e la conversione della base imponibile sull'area richiede l'effettivo avvio/svolgimento degli interventi o la demolizione in senso materiale. La sentenza della Commissione tributaria è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame conforme al principio enunciato; spese regolate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, commi 2-4

    2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. ... 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione produce un'acquisizione "di diritto" originaria in capo al Comune alla scadenza dei 90 giorni; tale acquisizione estingue o fa venire meno la titolarità del precedente proprietario e costituisce presupposto per l'immissione nel possesso e per la trascrizione. L'atto di accertamento dell'inottemperanza ha natura ricognitiva e non costitutiva.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    La disposizione dispone che, in caso di utilizzazione edificatoria, demolizione o interventi di recupero in corso, la base imponibile può essere correlata al valore dell'area; però l'applicazione richiede il materiale avvio o la concreta realizzazione degli interventi previsti e non opera astrattamente quando il fabbricato sia gia' censito e dotato di rendita catastale.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (norma IMU), artt. 8 e 9

    Riproducono e coordinano i criteri di determinazione del presupposto IMU con la disciplina ICI; il presupposto impositivo si identifica con il possesso qualificato (proprietà o diritto reale di godimento) e non con mera detenzione.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Norme di coordinamento che richiamano i criteri per la determinazione del presupposto e della base imponibile per l'IMU, richiamate dalla Corte per il raccordo con la precedente normativa ICI.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2 e art. 3, commi 1 e 2

    Definiscono la nozione di "fabbricato" e i criteri di iscrizione in catasto; la giurisprudenza spiega che l'iscrizione catastale o la suscettibilità di accatastamento costituiscono presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta, indipendentemente dalla regolarità urbanistica o dall'agibilità.

  • Cost., artt. 3, 53 e 97

    Citati dalla ricorrente in relazione a censure di violazione di principi di uguaglianza, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione; la Corte ha ritenuto queste doglianze assorbite o infondate alla luce dell'accertamento del presupposto impositivo e della normativa specifica.

Massime di principio

  • Se un ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 resta ineseguito e decorrono i 90 giorni previsti, l'immobile e l'area sono acquisiti "di diritto" al patrimonio comunale: il precedente proprietario perde la titolarità utile ai fini dell'imposizione IMU/ICI per i periodi successivi a tale acquisizione.
  • L'acquisizione comunale derivante dall'inottemperanza ha natura originaria e può estinguere preesistenti posizioni soggettive di diritto reale; l'atto amministrativo che accerta l'inottemperanza ha funzione ricognitiva per la trascrizione e l'immissione nel possesso.
  • La mera detenzione, la mancata agibilità o l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non esclude automaticamente l'imposizione: salvo l'avverarsi dell'effetto acquisitivo comunale, l'imposta puo' essere dovuta se sussiste il presupposto del possesso qualificato (proprietà o diritto reale).
  • La conversione della base imponibile al valore dell'area (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 504/1992) opera soltanto quando vi sia effettivo avvio o svolgimento degli interventi (utilizzazione edificatoria, demolizione materiale o interventi di recupero) e non può essere applicata automaticamente in assenza di tali fatti materiali.
  • In controversie simili il giudice deve verificare con attenzione la data in cui si è perfezionato l'effetto acquisitivo comunale e determinare la rilevanza temporale dell'insussistenza del presupposto impositivo per decidere su accertamento, sanzioni e oneri fiscali.

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