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Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione Prima, 6 ottobre 2023, n. 460, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, accettata dalla Regione Abruzzo, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi d'appello né è stata confermata o riformata nel merito la sentenza di primo grado. Le spese giudiziali sono state compensate tra le parti, in considerazione delle giuste ragioni ravvisate dal Collegio.

Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, 6 ottobre 2023, n. 460

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'ente appellante ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo indicata in epigrafe. Nel corso del giudizio d'appello, le parti hanno concluso una transazione, depositata il 16 ottobre 2025, con la quale hanno definito le rispettive pretese mediante l'assunzione, da parte dell'appellante, dell'obbligo di versare alla Regione Abruzzo la somma omnicomprensiva di 900.000 euro. In adempimento della transazione, l'appellante ha rinunciato all'appello e ha chiesto la compensazione delle spese; la Regione ha accettato la rinuncia con memoria del 20 novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Il giudizio è estinto ... per rinuncia

    La rinuncia all'appello, accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello, quando sia accettata dalla parte costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
  • La definizione transattiva delle pretese tra le parti non impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia quando l'appellante rinunci all'impugnazione in attuazione dell'accordo e la controparte accetti la rinuncia.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate qualora il giudice ravvisi giuste ragioni.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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