Ordinanza n. 18/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota, recante firma del 30.9.2025, emessa dal COMUNE DI URBISAGLIA, avente ad oggetto AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RILASCIO N. 102 del 29/09/2025, acquisita al prot. n. 14704 del 01.10.2025, con cui è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 al sig. Alessandro Ponzi nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata a un privato ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni statali hanno impugnato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Urbisaglia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'autorizzazione dava atto della tardività del parere della Soprintendenza, ritenendo perciò possibile prescinderne. Il giudice ha rilevato, in via cautelare, che il parere, pur tardivo, avrebbe comunque reso opportuna una motivazione specifica sulle ragioni per cui il Comune intendeva discostarsene; tale motivazione non risultava rinvenibile nell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, disponendo un riesame da parte del Comune entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il riesame deve essere svolto in contraddittorio con le parti interessate e deve riguardare la valutazione del parere tardivo della Soprintendenza, che non era stato esaminato nel provvedimento autorizzativo. Sono state fatte salve eventuali interlocuzioni tra le parti dirette a individuare, ove possibile, una soluzione condivisa. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione costituisce la base normativa dell'autorizzazione paesaggistica impugnata; il giudice ha ritenuto che il parere tardivo della Soprintendenza dovesse comunque essere valutato e specificamente considerato nella motivazione dell'autorizzazione.
art. 55 c.p.a.
È la norma processuale richiamata per la decisione sulla domanda cautelare; la misura è stata accolta disponendo un riesame amministrativo entro un termine determinato.
Massime di principio
- La tardività del parere della Soprintendenza non esclude che l'amministrazione procedente debba prenderlo in considerazione quando esso sia comunque pervenuto prima dell'adozione dell'autorizzazione paesaggistica.
- Quando l'amministrazione procedente si discosta da un parere paesaggistico, anche se tardivo, l'autorizzazione deve contenere una motivazione specifica sulle ragioni del mancato recepimento.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre un riesame dell'atto da parte dell'amministrazione, da svolgersi entro un termine prefissato e in contraddittorio con le parti interessate.
Come è indicizzato
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