Sentenza del 29/07/2016 n. 15841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva percepito nel 2004 un'indennità supplementare per incentivo all'esodo, assoggettata all'aliquota IRPEF ordinaria perché non aveva raggiunto l'età prevista dalla normativa allora vigente per beneficiare dell'aliquota ridotta. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, procedimento C-207/04, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto europeo la differenza di trattamento fiscale fondata sul sesso, il contribuente aveva chiesto nel 2009 il rimborso del 50% della ritenuta. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza perché presentata oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. La controversia riguardava quindi la decorrenza del termine: dalla data del versamento o della ritenuta, oppure dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente per tardività dell'istanza di rimborso. Ha stabilito che il termine di 48 mesi decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando il pagamento sia avvenuto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La pronuncia europea, pur avendo efficacia retroattiva, non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
prevedeva un trattamento fiscale differenziato dell'indennità di incentivazione all'esodo in base al sesso e all'età del lavoratore
La disposizione prevedeva un'aliquota IRPEF ridotta per determinate lavoratrici, ma tale differenziazione è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento tra uomini e donne.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro
La Corte di giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che essa ostava alla normativa italiana che applicava un trattamento fiscale diverso all'indennità di incentivo all'esodo in ragione del sesso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata"
Il termine decadenziale di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre dal pagamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, anche se la norma applicata viene successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha affermato che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti per prescrizione o decadenza, istituti diretti a garantire la certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta o di una ritenuta, il termine decadenziale normalmente decorre dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva sentenza che dichiara illegittima o incompatibile la norma applicata.
- Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea può avere efficacia retroattiva, ma non consente di riaprire rapporti ormai esauriti perché è già maturata una decadenza o una prescrizione.
- La presentazione tempestiva dell'istanza di rimborso è essenziale anche quando l'illegittimità della tassazione emerga solo successivamente per effetto di una decisione giudiziaria.
- La certezza dei rapporti giuridici prevale, nei limiti stabiliti dall'ordinamento, sull'applicazione retroattiva di una nuova interpretazione del diritto europeo.
- In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la data del versamento o della ritenuta, il termine previsto dalla specifica norma sul rimborso e l'eventuale maturazione della decadenza prima della pronuncia giudiziaria favorevole.
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