Ordinanza n. 2407/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta relativa all’accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 466/2024, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito della carta del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, competente in relazione alla sede del giudice amministrativo adito. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione del ricorso, poiché gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è proposta la causa. Poiché il destinatario non si è costituito, il Collegio ha applicato l’art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, assegnando alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. La prova della rinnovazione deve essere depositata entro quindici giorni dalla notificazione rinnovata. La trattazione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza nel merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
accredito della cd. “carta del docente”
È la disposizione richiamata nel giudicato posto a fondamento della domanda di ottemperanza, senza che l’ordinanza ne interpreti direttamente la portata.
art. 41, comma 3, c.p.a.
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
La notifica degli atti introduttivi contro un’amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato competente per distretto in relazione alla sede dell’autorità giudiziaria adita.
art. 11 R.D. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
La disposizione individua il luogo corretto per la notificazione degli atti giudiziari destinati alle amministrazioni dello Stato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza
In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; l’adempimento tempestivo impedisce il verificarsi di decadenze.
sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148
parziale declaratoria di incostituzionalità
La formulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. applicata dal TAR è quella risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi proposti contro un’amministrazione dello Stato devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita; la notificazione presso l’Avvocatura distrettuale di altro distretto è nulla.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, il destinatario non si costituisce e la nullità è rilevata dal giudice, deve essere assegnato al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione tempestiva impedisce ogni decadenza ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
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