Cassazione Penale, Sentenza n. 8072/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Asti che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del Gip (26/10/2023) limitatamente alla somma di euro 1.926.030,69 disposta in relazione al reato di truffa aggravata in danno dell'INPS. Il Procuratore deduceva che la costituzione ad hoc di una società fittizia (ODL s.r.l.) utilizzata per assumere lavoratori effettivamente impiegati da ALPI, con applicazione di un contratto collettivo "improprio" e la successiva liquidazione della società interposta per sottrarsi agli oneri contributivi, integrerebbe artifizi idonei a determinare il danno (risparmio contributivo) e quindi la truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n.1 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha confermato la valutazione del Tribunale cautelare secondo cui non risultano elementi tali da configurare il fumus commissi delicti: sono stati valorizzati fatti concreti quali la comunicazione all'INPS dell'esatto numero di lavoratori, la costante applicazione del CCNL "alimentari e artigiani" dal 2017, l'esito di una vertenza sindacale con verbale d'intesa che confermava l'inquadramento e la corretta indicazione nei modelli Uniemens del codice del CCNL. La Corte ha inoltre precisato che, benché la giurisprudenza riconosca che l'interposizione fittizia possa integrare una truffa all'INPS quando si realizzi un risparmio contributivo concreto, tale principio non si applica automaticamente: nel caso concreto mancavano artifizi o raggiri idonei a ingannare l'INPS o a determinare il danno contestato; in astratto la truffa richiede o la fittizietà della prestazione lavorativa o un effettivo risparmio contributivo che determini il danno all'istituto.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
Richiamata come la fattispecie di truffa aggravata contestata; la Corte evidenzia che la norma può ricomprendere condotte di interposizione fittizia quando si determini un risparmio contributivo concreto a danno dell'INPS, ma non applicabile automaticamente ogniqualvolta esista una società interposta
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. e succ. mod.)
Norma richiamata in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; utilizzata perlegittimare il procedimento di trattazione senza udienza orale
Massime di principio
- La mera interposizione di una società non è automaticamente idonea a integrare la truffa all'INPS: occorre dimostrare un artifizio/velo ingannevole che abbia effettivamente determinato un danno (es. risparmio contributivo)
- Quando la prestazione lavorativa è effettiva, l'elemento decisivo ai fini penali è se la struttura di interposizione abbia prodotto un'effettiva riduzione degli oneri contributivi a scapito dell'INPS; se no, la fattispecie penale non è integrata
- Documenti e comunicazioni formalmente corretti (es. Uniemens con codici CCNL, verbali d'intesa sindacali, comunicazioni all'INPS) possono escludere il requisito dell'artifizio o dell'inganno e quindi il fumus commissi delicti richiesto per misure cautelari patrimoniali
- Per disporre o confermare un sequestro preventivo legato a presunte truffe all'INPS serve una valutazione concreta e specifica dei fatti che evidenzi elementi di inganno e il nesso causale tra l'interposizione e il danno patrimoniale
- Esiste una distinzione pratica tra responsabilità amministrativa/tributaria (accertamenti e pretese contributive) e responsabilità penale per truffa: l'esistenza di irregolarità amministrative non implica automaticamente l'integrazione del reato di truffa
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