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Sentenza

Sentenza del 17/05/2016 n. 907 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento analitico - Prelevamenti dal conto corrente considerati costi produttivi di ricavi - Legittimità - Non sussiste per i lavoratori autonomi - Versamenti sul conto corrente - Devono essere giustificati.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il rilievo relativo ai prelevamenti bancari è stato ritenuto privo di effetto nei confronti del lavoratore autonomo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. L'Amministrazione può invece valorizzare i versamenti sul conto corrente non giustificati o non riconducibili ai ricavi già registrati, imponendo al contribuente di fornire una spiegazione documentata della loro provenienza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'accertamento analitico si fondava sulla presunzione prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, considerando i prelevamenti dal conto corrente non giustificati come costi produttivi di ricavi non dichiarati. Tale presunzione, tuttavia, non può essere applicata ai lavoratori autonomi, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'estensione ai professionisti della presunzione relativa ai prelevamenti prevista per gli imprenditori. Restano invece soggetti a giustificazione i versamenti bancari non coerenti con i ricavi contabilizzati o dichiarati.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina le indagini bancarie e le presunzioni relative ai versamenti e ai prelevamenti sui conti correnti.

    La presunzione secondo cui i prelevamenti non giustificati costituiscono costi produttivi di ricavi non dichiarati non è costituzionalmente applicabile ai lavoratori autonomi. Rimane invece applicabile la presunzione relativa ai versamenti non giustificati.

  • Corte costituzionale, sentenza 6 ottobre 2014, n. 228

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 nella parte in cui estende ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti prevista per gli imprenditori.

    Per i lavoratori autonomi i prelevamenti bancari non possono essere automaticamente qualificati come costi produttivi di ricavi occulti; l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori. I versamenti, invece, devono essere giustificati se non risultano dai ricavi dichiarati o registrati.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie sui lavoratori autonomi, i prelevamenti non giustificati non possono, da soli, fondare la presunzione di ricavi non dichiarati.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 limita la presunzione sui prelevamenti ai soggetti esercenti attività d'impresa e non ai professionisti o lavoratori autonomi.
  • I versamenti bancari non presenti nella contabilità o nella dichiarazione devono invece essere spiegati e documentati dal contribuente, ad esempio indicando la loro natura non reddituale.
  • La mancata giustificazione dei versamenti può legittimare la ripresa a tassazione, mentre per i prelevamenti dell'autonomo occorrono elementi ulteriori rispetto alla sola movimentazione bancaria.

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