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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-in data 1.02.2024 -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta di ingresso per lavoro stagionale rilasciato in favore del ricorrente; - di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso e consequenziale, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202400840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta di ingresso per lavoro stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la revoca del nulla osta di ingresso per lavoro stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Nel corso del giudizio, definito con sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere e confermato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il difensore ha chiesto la liquidazione dell'onorario del patrocinio. L'istanza è stata corredata dalla certificazione unica relativa ai redditi del ricorrente per l'anno 2024. L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca, ma riguarda esclusivamente l'istruttoria sull'istanza di liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non sufficiente la certificazione unica depositata e ha onerato il ricorrente di depositare un'apposita dichiarazione attestante la permanenza di tutti i requisiti, anche reddituali, per l'intera durata del processo e sino alla sua definizione. Ha concesso un termine di sessanta giorni, precisando che il suo mancato rispetto determinerà l'improcedibilità dell'istanza di liquidazione. La trattazione dell'istanza è stata rinviata all'udienza camerale del 12 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente. La sentenza già pronunciata nel giudizio principale aveva dichiarato cessata la materia del contendere, confermato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, la documentazione reddituale riferita a un singolo periodo non sostituisce necessariamente una dichiarazione specifica sulla permanenza di tutti i requisiti, anche reddituali, per tutta la durata del processo e sino alla sua definizione.
  • Il giudice può subordinare il prosieguo dell'esame di un'istanza di liquidazione del compenso al deposito di documentazione integrativa entro un termine perentorio o comunque con espressa previsione delle conseguenze del mancato adempimento, individuate nell'improcedibilità dell'istanza.
  • Quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003, il giudice amministrativo dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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