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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05068/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due coniugi, comproprietari di un appartamento in un edificio condominiale, hanno impugnato una delibera assembleare dell'8 giugno 2012 che approvava le tabelle millesimali e affrontava altri punti all'ordine del giorno. In primo grado chiedevano la declaratoria di nullità o illegittimità della delibera per difetto di quorum, eccesso/sviamento di potere, nonché la restituzione delle somme versate e il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato nel merito quasi tutti i motivi, riducendo solo la liquidazione delle spese. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla convocazione e informazione assembleare, sostenendo che non fosse stata loro data tempestiva e completa conoscenza della documentazione necessaria per deliberare sulle tabelle millesimali; 2) e 3) illegittima approvazione delle tabelle millesimali a maggioranza, contestando anche l'esclusione del lastrico solare dal novero delle parti comuni e l'esonero di un condomino dalle spese scale; 4) erronea declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto relativo all'autoclave, perché la questione sarebbe stata ancora attuale; 5) invalidità della deliberazione/tabelle per questioni attinenti alla contabilità e ai consumi idrici; 6) omessa pronuncia sull'illegittimità della delibera nella parte in cui imponeva la rimozione di oggetti dal sottoscala condominiale. La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha ritenuto ammissibile il giudicato esterno prodotto da un successivo giudizio sul lastrico solare, ma ha rigettato tutti i motivi: ha affermato che l'avviso di convocazione non deve essere corredato da tutta la documentazione, essendo sufficiente l'indicazione dell'oggetto della delibera; che, nel regime ratione temporis applicabile, le tabelle millesimali aventi funzione ricognitiva potevano essere approvate a maggioranza; che il giudicato esterno successivo attribuiva il lastrico solare in proprietà esclusiva a un condomino, superando la presunzione di comunione; che era legittimo escludere dalle spese delle scale il proprietario di unità al piano terra/seminterrato che non ne traeva in concreto alcun uso; che la cessazione della materia del contendere sull'autoclave era corretta per effetto di una delibera successiva; che la censura sui consumi idrici non colpiva una vera approvazione di nuovo bilancio; e che il sesto motivo era inammissibile per difetto di specifica allegazione nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato integralmente la decisione di merito, rigettando tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla mancata allegazione dei documenti all'avviso di convocazione, sulla maggioranza richiesta per l'approvazione delle tabelle millesimali, sull'attribuzione del lastrico solare a proprietà esclusiva di un condomino in forza di un giudicato esterno sopravvenuto, sulla ripartizione delle spese scale in base all'effettivo uso, sulla cessazione della materia del contendere relativa all'autoclave, e sulla pretesa omessa pronuncia relativa al sottoscala per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente intellegibile e specifico nonostante la sua ampiezza e farraginosità, perché consentiva di comprendere la vicenda e le censure formulate.

  • art. 372 c.p.c.

    La produzione del documento attestante un giudicato esterno sopravvenuto è stata ritenuta ammissibile, poiché il divieto dell'articolo riguarda i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente i punti all'ordine del giorno, ma non deve essere corredato da tutta la documentazione; resta onere del condomino richiedere visione o copia dei documenti.

  • art. 1136 c.c.

    Per l'approvazione delle tabelle millesimali aventi funzione meramente ricognitiva non era necessaria l'unanimità, essendo sufficiente la maggioranza qualificata prevista per la delibera adottata.

  • art. 1117 c.c.

    La presunzione di comunione del lastrico solare è superabile mediante l'esame dei titoli, e nel caso concreto è stata esclusa dalla sopravvenuta efficacia del giudicato che ne affermava la proprietà esclusiva.

  • art. 1123 c.c.

    Le spese per la pulizia/illuminazione delle scale si ripartiscono secondo l'uso effettivo del bene comune, non secondo i millesimi di comproprietà.

  • art. 1124 c.c.

    La spesa per le scale segue un criterio proporzionale collegato all'altezza dal suolo o, più in generale, all'uso concreto del servizio da parte dei condomini.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda risarcitoria proposta in primo grado è rimasta assorbita dal rigetto integrale dell'impugnazione della delibera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione di una delibera condominiale, l'avviso di convocazione è valido se consente ai condomini di conoscere l'oggetto essenziale della decisione; non è necessario allegare preventivamente tutta la documentazione, salvo specifici obblighi previsti dalla legge o dal regolamento.
  • Le tabelle millesimali che abbiano funzione ricognitiva o di mera applicazione dei criteri legali possono essere approvate a maggioranza qualificata; l'unanimità è richiesta solo quando si introduca una diversa convenzione derogatoria dei criteri legali.
  • Il giudicato esterno sopravvenuto, formatosi su un autonomo giudizio relativo alla proprietà di un bene comune o apparentemente comune, è rilevabile nel giudizio di cassazione ed è idoneo a prevalere sulla diversa ricostruzione dei titoli operata nella sentenza impugnata.
  • Per le spese condominiali collegate all'uso di un bene comune, il criterio di riparto deve seguire l'utilità o l'uso concreto del servizio da parte dei singoli partecipanti; il condomino che non utilizzi in fatto il servizio può essere legittimamente escluso dalla contribuzione.
  • La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede che il fatto e la questione siano stati specificamente dedotti e coltivati nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese condominialiProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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