Sentenza n. 668/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia, sede di Brescia, sezione II, n. 769/2025, emessa in via definitiva nel giudizio R.G. n. 849/2024, pubblicata il 18 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva imposto ad ANAS di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante o restituzione dei terreni
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che ANAS non aveva dato esecuzione, neppure iniziale, alla sentenza definitiva del TAR che le imponeva di pronunciarsi entro novanta giorni sull’istanza relativa a terreni occupati negli anni Novanta per la realizzazione del secondo lotto della strada statale n. 45 bis. Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato ad ANAS di concludere la procedura ablativa entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio ANAS ha adottato un provvedimento formale di acquisizione sanante, ha acquisito l’accettazione dell’indennizzo da parte del proprietario e ha rilasciato il nulla osta al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, subordinatamente alla prova del pagamento o del deposito dell’indennizzo, insistendo altrimenti per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del provvedimento formale di acquisizione sanante costituiva l’adempimento oggetto dell’obbligo imposto dalla sentenza da eseguire; inoltre, l’accettazione dell’indennizzo e il nulla osta al pagamento avevano completato l’attività amministrativa rilevante ai fini dell’ottemperanza. Il Collegio ha rilevato che non risultavano ancora documentati né il pagamento né il deposito della somma presso la Ragioneria territoriale dello Stato, attività necessarie a rendere efficace il trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 42-bis, comma 4, del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 20, comma 14, del medesimo testo unico. Tuttavia, tali attività sono state qualificate come post factum materiale rispetto agli elementi costitutivi della vicenda acquisitiva: poiché l’importo era stato accettato e il nulla osta era stato rilasciato, il ricorrente non avrebbe potuto conseguire ulteriore utilità dalla prosecuzione del giudizio, dovendo attendere soltanto l’accredito della somma. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione degli atti necessari a conformarsi alla pronuncia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
l’atto di acquisizione “comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute (…) ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14”.
Il pagamento o il deposito delle somme dovute costituisce una condizione legale integrativa dell’efficacia del provvedimento di acquisizione e produce gli effetti traslativi della proprietà; l’attività di pagamento o deposito è tuttavia successiva rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
Prevede la modalità di deposito delle somme dovute, richiamata dall’art. 42-bis, comma 4, quale alternativa al pagamento diretto ai fini dell’efficacia del trasferimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che impone all’amministrazione di provvedere, l’adozione nelle more del giudizio dell’atto formalmente dovuto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente non possa conseguire ulteriore utilità dalla pronuncia giudiziale.
- Nell’acquisizione sanante, il pagamento delle somme dovute al proprietario o il loro deposito ai sensi dell’art. 20, comma 14, del d.P.R. 327/2001 costituisce una condizione legale sospensiva dell’efficacia traslativa dell’atto, ma integra una fase successiva rispetto agli elementi costitutivi del provvedimento di acquisizione.
- Quando il provvedimento di acquisizione sanante è stato adottato, l’indennizzo è stato accettato dall’interessato e l’amministrazione ha rilasciato il nulla osta al pagamento, la mancata documentazione del materiale accredito o deposito della somma non giustifica la prosecuzione del giudizio di ottemperanza se residua soltanto un’attività materiale priva di margini di ulteriore valutazione amministrativa.
- La sopravvenuta adozione dell’atto dovuto e il conseguente venir meno dell’utilità concreta della decisione di merito comportano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando resti da eseguire un adempimento materiale connesso all’efficacia dell’atto.
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