Cassazione Penale, Ordinanza n. 07399/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del soggetto sottoposto a misura alternativa ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era stata disposta dopo l'arresto in flagranza per un tentato furto commesso in concorso con altre tre persone e con disponibilità di numerosi strumenti atti allo scasso. Il Tribunale aveva ritenuto che la successiva remissione di querela, intervenuta dopo risarcimento del danno, non fosse sufficiente a superare il significato negativo del fatto, anche perché la condotta era omogenea rispetto a reati già commessi in passato e denotava solo apparenza di revisione critica, senza autentico intento riabilitante. Con il ricorso si deduceva che il giudice di sorveglianza non avrebbe valutato il comportamento complessivo tenuto nel periodo precedente né la condotta successiva di risarcimento, operando invece una rivalutazione non consentita; la difesa sosteneva quindi che la motivazione fosse carente o comunque impropria nella valutazione degli elementi rilevanti per la revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse effettivamente valutato sia il comportamento complessivo sia la successiva riparazione, osservando che la revoca era stata disposta solo ex nunc e che il risarcimento era stato giudicato strumentale. Il ricorso è stato qualificato come richiesta di una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocata dal giudice di sorveglianza in presenza di elementi incompatibili con la prosecuzione del trattamento rieducativo e con l'affidamento nella reale revisione critica del condannato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione del merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere confermata quando la nuova condotta del soggetto, soprattutto se omogenea a precedenti delitti e accompagnata da strumenti per lo scasso o da modalità seriali, venga ritenuta incompatibile con un autentico percorso rieducativo.
- La successiva remissione di querela e il risarcimento del danno non impongono automaticamente il mantenimento della misura alternativa se il giudice di sorveglianza li reputa elementi solo formali o strumentali rispetto alla valutazione complessiva della condotta.
- Quando il giudice di sorveglianza motiva la revoca con riguardo al complessivo percorso trattamentale e dispone effetti solo ex nunc, il ricorso che contesti tale apprezzamento senza evidenziare reali vizi logici o giuridici è inammissibile.
Come è indicizzato
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