Cassazione Penale, Sentenza n. 43896/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (3 anni di reclusione e euro 1.400 di multa ciascuno) per i reati indicati in capo A e B, deducendo: (i) vizio di motivazione per mancata verifica dell'attendibilità delle prove fornite dalla difesa e omessa confutazione delle ricostruzioni difensive (art.125, c.3, c.p.p.; art.111 Cost.); (ii) manifesta illogicità/contraddittorietà perché la Corte ha ritenuto veritiere le confessioni dei due coimputati ma non ha spiegato perché tale valutazione non valga per Khana Khalid; (iii) mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi (ritenendo che si tratti di una contestazione del merito e non di vizio di legittimità) e ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte territoriale non ha motivato, neppure implicitamente, sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e l'affermazione delle responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata nella qualificazione dei reati contestati ai ricorrenti come fatto materiale in concorso
art. 112, primo comma, cod. pen.
Richiamata per la responsabilità penale; utilizzata nella descrizione dei reati contestati
art. 61 n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nel capo A; indicata come parte della valutazione del quadro sanzionatorio
art. 56 cod. pen.
Principio della responsabilità personale applicato nella ricostruzione della partecipazione al fatto
art. 423 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in capo A (specifico reato enunciato nella sentenza di merito)
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata per il capo B; indicativa della specifica fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata la condanna
art. 513 bis cod. pen.
Norma richiamata in capo C; la Corte di merito ha assolto per insussistenza del fatto rispetto a questa fattispecie
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come presunta violazione relativa agli obblighi motivazionali nella valutazione delle prove difensive; la Cassazione ha ritenuto la doglianza in realtà una contestazione del merito
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in rapporto al diritto ad una motivazione adeguata; la Corte ha verificato la sufficienza dell'apparato argomentativo dei giudici di merito
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante la cui esclusione non è stata motivata dalla Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto la omissione di risposta viziata e ha disposto annullamento con rinvio limitato a questo punto
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che delimita il sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione/violazione di legge; la Corte ha richiamato che le censure devono incidere sulla sussunzione del fatto nella fattispecie astratta per integrare il vizio di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi nei limiti necessari per la decisione in Cassazione
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per l'adozione del contraddittorio scritto nel procedimento, modalità con cui è stato trattato il ricorso
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riede a rinnovare la valutazione di merito sulle prove: le censure che di fatto chiedono una rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili se non indicano un errore di diritto nella sussunzione del fatto nella fattispecie astratta
- Quando la Corte d'appello ritiene veritiere dichiarazioni di alcuni imputati, deve comunque motivare in modo esplicito se e perché tale valutazione non si estende ad altro coimputato che si dichiara estraneo; altrimenti la difesa può censurare l'omessa motivazione
- L'omessa decisione (anche implicita) su una specifica circostanza attenuante costituisce vizio che la Cassazione può rimuovere con annullamento limitato e rinvio per un nuovo esame su quel punto
- Le doglianze sulla motivazione devono puntare a individuare un difetto logico-giuridico nell'apparato argomentativo dei giudici di merito; semplici alternative interpretative non sono rilevanti in sede di legittimità
- La conferma di responsabilità con declaratoria di irrevocabilità implica che solo questioni formali o motivazionali specifiche (non la riconsiderazione piena del merito) possono essere oggetto di annullamento
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