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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43896/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna (3 anni di reclusione e euro 1.400 di multa ciascuno) per i reati indicati in capo A e B, deducendo: (i) vizio di motivazione per mancata verifica dell'attendibilità delle prove fornite dalla difesa e omessa confutazione delle ricostruzioni difensive (art.125, c.3, c.p.p.; art.111 Cost.); (ii) manifesta illogicità/contraddittorietà perché la Corte ha ritenuto veritiere le confessioni dei due coimputati ma non ha spiegato perché tale valutazione non valga per Khana Khalid; (iii) mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi (ritenendo che si tratti di una contestazione del merito e non di vizio di legittimità) e ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte territoriale non ha motivato, neppure implicitamente, sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e l'affermazione delle responsabilità è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata nella qualificazione dei reati contestati ai ricorrenti come fatto materiale in concorso

  • art. 112, primo comma, cod. pen.

    Richiamata per la responsabilità penale; utilizzata nella descrizione dei reati contestati

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nel capo A; indicata come parte della valutazione del quadro sanzionatorio

  • art. 56 cod. pen.

    Principio della responsabilità personale applicato nella ricostruzione della partecipazione al fatto

  • art. 423 cod. pen.

    Norma sostanziale contestata in capo A (specifico reato enunciato nella sentenza di merito)

  • art. 629, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata per il capo B; indicativa della specifica fattispecie di reato per la quale è stata pronunciata la condanna

  • art. 513 bis cod. pen.

    Norma richiamata in capo C; la Corte di merito ha assolto per insussistenza del fatto rispetto a questa fattispecie

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come presunta violazione relativa agli obblighi motivazionali nella valutazione delle prove difensive; la Cassazione ha ritenuto la doglianza in realtà una contestazione del merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in rapporto al diritto ad una motivazione adeguata; la Corte ha verificato la sufficienza dell'apparato argomentativo dei giudici di merito

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante la cui esclusione non è stata motivata dalla Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto la omissione di risposta viziata e ha disposto annullamento con rinvio limitato a questo punto

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che delimita il sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione/violazione di legge; la Corte ha richiamato che le censure devono incidere sulla sussunzione del fatto nella fattispecie astratta per integrare il vizio di legittimità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi nei limiti necessari per la decisione in Cassazione

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato per l'adozione del contraddittorio scritto nel procedimento, modalità con cui è stato trattato il ricorso

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riede a rinnovare la valutazione di merito sulle prove: le censure che di fatto chiedono una rivalutazione degli elementi probatori sono inammissibili se non indicano un errore di diritto nella sussunzione del fatto nella fattispecie astratta
  • Quando la Corte d'appello ritiene veritiere dichiarazioni di alcuni imputati, deve comunque motivare in modo esplicito se e perché tale valutazione non si estende ad altro coimputato che si dichiara estraneo; altrimenti la difesa può censurare l'omessa motivazione
  • L'omessa decisione (anche implicita) su una specifica circostanza attenuante costituisce vizio che la Cassazione può rimuovere con annullamento limitato e rinvio per un nuovo esame su quel punto
  • Le doglianze sulla motivazione devono puntare a individuare un difetto logico-giuridico nell'apparato argomentativo dei giudici di merito; semplici alternative interpretative non sono rilevanti in sede di legittimità
  • La conferma di responsabilità con declaratoria di irrevocabilità implica che solo questioni formali o motivazionali specifiche (non la riconsiderazione piena del merito) possono essere oggetto di annullamento

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