Cassazione Penale, Ordinanza n. 00964/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà, confermando il provvedimento provvisorio del Magistrato di sorveglianza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 50 e 51 della legge n. 354 del 1975, sostenendo che il provvedimento si fondasse su presupposti errati: egli non avrebbe violato prescrizioni, perché avrebbe fatto affidamento sulla restituzione della patente; avrebbe comunque seguito fedelmente il programma trattamentale, recandosi sempre al lavoro, nell'ottica rieducativa e di reinserimento; la minima violazione sarebbe stata necessitata dall'esigenza di lavorare e sarebbe inoltre da ritenersi autorizzato alla guida, essendo portatore del diritto a possedere la patente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura miri in realtà a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto, in particolare circa la condotta del ricorrente che avrebbe guidato l'auto per recarsi al lavoro nonostante la patente fosse revocata dal 1988. Tale richiesta di rivalutazione del merito è estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 50 L. 354/1975
Richiamato dal ricorrente come base normativa della doglianza sulla revoca della semilibertà; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, perché dichiara il motivo inammissibile per rivalutazione del fatto.
art. 51 L. 354/1975
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di semilibertà; non viene scrutinata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per applicare la condanna alla Cassa delle ammende solo in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402
esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
La Cassazione non può sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice di fatto; non è consentita una diversa lettura delle risultanze processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una nuova e alternativa valutazione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una 'rilettura' degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, essendo la valutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito.
- La deduzione di una diversa ricostruzione del comportamento del soggetto sottoposto a misura non integra di per sé un vizio di legittimità se non si confronta con reali errori di diritto o con specifici vizi motivazionali rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00779/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00780/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00786/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00788/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00789/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_penale · 9 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00791/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →