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Ordinanza

Ordinanza n. 2235/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del 21 ottobre 2025 (doc. 1) con il quale la Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici presso la Caserma Grazioli Lante di Roma ha confermato il giudizio di "INIDONEO quale 34° AUFP" nei confronti del ricorrente con la diagnosi: "Anomalie lente (punta-onda lenta), aspecifiche, diffuse in brevi scoppi all'esame EEG in soggetto con certificate pregresse microassenze-Cod. 110 (per analogia) della DT del 04.06.2014 - AV NR 4(quattro) e atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202600469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità sanitaria per il reclutamento nella Marina Militare, confermato dalla Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il giudizio di inidoneità reso nell'ambito della procedura selettiva per il reclutamento di un Guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare, destinato al successivo impiego nelle Forze Speciali. L'inidoneità è stata motivata dal riscontro di anomalie lente, aspecifiche e diffuse in brevi scoppi all'esame EEG, in un soggetto con pregresse microassenze, ricondotte per analogia a una specifica previsione della direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità. Il testo dell'ordinanza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che le censure contestano il giudizio di inidoneità e rendono necessario verificare la sussistenza e la consistenza della causa sanitaria ostativa in relazione allo specifico profilo concorsuale.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare, ma ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. affidandola al Collegio Medico Legale della Difesa, tramite una Commissione scelta in relazione all'accertamento da svolgere, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni ove mancassero professionalità interne. La Commissione dovrà acquisire le regole tecniche dell'Amministrazione e verificare la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria rispetto al particolare profilo richiesto, alla luce della direttiva tecnica applicabile. Il Ministero dovrà fornire la documentazione del bando, le regole tecniche e tutta la documentazione sanitaria del ricorrente. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite propri consulenti, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione, corredata da parere motivato e documentato e dal verbale dell'accertamento, dovrà essere depositata telematicamente. La verificazione dovrà essere effettuata, possibilmente, entro il 15 aprile 2026; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Le spese dell'attività saranno liquidate dal verificatore. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Il giudice può disporre una verificazione, affidandola a un organismo tecnico, per acquisire una valutazione specialistica necessaria alla decisione, indicando oggetto, criteri, documentazione, partecipazione delle parti e modalità di deposito della relazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'adozione di misure per impedire la diffusione delle generalità e di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e per le condizioni di trattamento previste dal diritto nazionale.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psicofisica adottato nell'ambito di una procedura di reclutamento militare dipende da una valutazione medico-specialistica controversa, il giudice può disporre una verificazione tecnica prima di decidere sia il merito sia la domanda cautelare.
  • La verificazione deve essere parametrata allo specifico profilo militare richiesto e alle regole del bando e della direttiva tecnica applicabile; l'accertamento deve riguardare non solo l'esistenza della condizione sanitaria, ma anche la sua effettiva consistenza quale causa di non idoneità.
  • Nel disporre una verificazione, il giudice deve individuare l'organismo incaricato, l'oggetto dell'accertamento, la documentazione da acquisire, le modalità di partecipazione delle parti e i termini per il deposito della relazione, assicurando il contraddittorio tecnico mediante la possibilità di nominare consulenti di fiducia.
  • La tutela dei dati sanitari contenuti negli atti processuali può imporre l'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute, anche in caso di diffusione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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