Cassazione Civile, Ordinanza n. 27714/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da reciproche contestazioni tra proprietari di fondi confinanti in tema di distanze legali, vedute, stillicidio e volumetria edilizia. Gli originari attori chiedevano la riduzione in pristino o la regolarizzazione delle opere eseguite dal vicino sul proprio edificio, ritenute in violazione delle distanze legali; il convenuto chiedeva a sua volta la rimozione delle opere realizzate sui fondi avversari in violazione delle distanze. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le reciproche domande. In appello, gli originari attori censuravano: 1) la qualificazione della nuova terrazza/balcone come non costituente costruzione, sostenendo che l'inspessimento del solaio aveva alterato la sagoma dell'edificio e violato le distanze; 2) l'illegittimità della veduta realizzata con il balcone; 3) il rigetto della domanda risarcitoria per il preteso abuso edilizio, deducendo che la costruzione violava anche le distanze del DM 1444/1968 e che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso il danno ritenendolo solo trascurabile; 4) la questione dello stillicidio, deducendo che la grondaia era stata collocata prima della convenzione del 1974 e che la servitù sarebbe stata usucapita. Il resistente proponeva appello incidentale sulla volumetria del proprio fabbricato, contestando il computo dei vani seminterrati ai fini del volume assentito dal regolamento edilizio comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo e rigettando il quarto; ha inoltre accolto il ricorso incidentale condizionato del resistente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il nuovo balcone/terrazza costituisse costruzione perché l'intervento aveva modificato la sagoma dell'edificio ed esteso il volume edificatorio, non potendo la preesistente convenzione tra danti causa valere come autorizzazione futura alla sopraelevazione. Ha inoltre affermato che, quanto alla domanda risarcitoria degli attori, il danno non può essere escluso solo perché ritenuto minimo o trascurabile, poiché ciò incide sulla quantificazione e non sull'esistenza del pregiudizio. Sul piano incidentale, ha ritenuto fondato il rilievo del resistente circa l'erroneo computo dei vani seminterrati nella volumetria, richiamando la nozione di costruzione come manufatto sopra il piano di campagna e la corretta portata della nozione regolamentare di cantina/locali interrati o seminterrati.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro della valutazione delle prove, ma la censura è stata accolta solo nei limiti in cui la motivazione di merito risultava giuridicamente errata su qualificazione dell'opera e danno.
art. 2697 c.c.
Evocato in tema di riparto dell'onere della prova e valutazione probatoria.
art. 872 c.c.
La violazione delle norme urbanistiche rileva, secondo la Corte, sul piano del rimedio risarcitorio quando non ricorra una specifica violazione delle distanze tra costruzioni.
art. 873 c.c.
La Corte ha escluso la sua applicazione in relazione a uno dei manufatti, ritenendo operante solo l'art. 872 c.c. con rimedio risarcitorio.
D.M. 1444/1968
Richiamato quale disciplina delle distanze edilizie e urbanistiche.
regolamento edilizio comunale di Zogno
Utilizzato sia per la qualificazione delle opere e della volumetria sia per l'esclusione dei locali seminterrati dal computo, secondo la corretta lettura del concetto di cantina.
art. 905 c.c.
Richiamato in tema di distanze delle vedute, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 908 c.c.
Richiamato in tema di scarico delle acque meteoriche e stillicidio.
art. 1158 c.c.
Richiamato in tema di usucapione della servitù di stillicidio, ma la censura è stata disattesa perché mancava prova del tempo di realizzazione dell'opera.
art. 12 disp. prel. c.c.
Evocato dall'incidentale per l'interpretazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, con esito favorevole al ricorrente incidentale.
art. 8, par. 3, norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Zogno
Interpretato dalla Corte di cassazione nel senso che i vani seminterrati/cantine non andavano computati nella volumetria, secondo la corretta nozione regolamentare.
art. 385, comma 3, c.p.c.
Richiamato per il rinvio al giudice di merito anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Un intervento edilizio su un corpo di fabbrica esistente integra una nuova costruzione quando altera la sagoma del manufatto ed estende il volume edificatorio, anche se realizzato tramite l'inspessimento di una copertura preesistente.
- Una convenzione tra danti causa che abbia sanato pregresse violazioni edilizie o dominicali non attribuisce, di per sé, un diritto futuro e implicito a sopraelevare o a realizzare ulteriori opere, se tale facoltà non è espressamente prevista.
- La violazione di norme urbanistico-edilizie non sempre determina la demolizione dell'opera: occorre distinguere tra violazione delle distanze legali tra costruzioni e mera inosservanza di regole amministrative, per le quali può operare solo il rimedio risarcitorio.
- In tema di danno da illegittima edificazione, il pregiudizio non può essere escluso sul solo rilievo che sia minimo o trascurabile: tale valutazione incide semmai sulla misura del risarcimento, non sulla sussistenza del danno.
- Chi deduce l'usucapione di una servitù deve fornire prova puntuale del possesso ultraventennale e del momento di inizio dell'esercizio del diritto; la mera richiesta di ulteriore istruttoria non supplisce alla carenza probatoria.
- Ai fini del computo della volumetria edilizia, i locali seminterrati o interrati non possono essere automaticamente inclusi solo in ragione della loro destinazione funzionale, dovendosi invece verificare la corretta nozione regolamentare e la loro collocazione rispetto al piano di campagna.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →