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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il pignoramento presso terzi di crediti di cui era asseritamente titolare verso un debitore, ma la vicenda aveva coinvolto anche un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e una successiva prosecuzione davanti al giudice tributario. La Corte d'appello aveva negato l'equa riparazione perché: i) la procedura esecutiva presso terzi e il giudizio di cognizione sull'obbligo del terzo erano stati trattati come procedimenti autonomi; ii) i primi due si erano conclusi con estinzione per inattività delle parti, con conseguente esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001; iii) il terzo giudizio aveva durata complessiva ritenuta ragionevole. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: la violazione degli artt. 548 e 549 c.p.c. e dell'art. 2 l. n. 89/2001 per l'erronea autonomia dei procedimenti e per la mancata considerazione unitaria dei tempi; la violazione degli artt. 617, 630 e ss. c.p.c. e dell'art. 4 l. n. 89/2001 per avere la Corte d'appello ritenuto definitiva l'estinzione della procedura esecutiva nonostante l'opposizione agli atti esecutivi proposta; la violazione degli artt. 631 e 298 c.p.c. per l'asserita illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione; la violazione degli artt. 487 e 177 c.p.c. e dell'art. 4 l. n. 89/2001 per la revocabilità del provvedimento estintivo; la violazione degli artt. 307, 630 e ss. c.p.c. e dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89/2001 per l'esclusione dell'indennizzo in presenza di estinzione per inattività; la violazione della CEDU e la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001; l'omessa sospensione del giudizio di equa riparazione in attesa della definizione dell'opposizione agli atti esecutivi; e l'omessa considerazione della translatio iudicii a seguito del regolamento di giurisdizione e della prosecuzione davanti al giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della Corte d'appello, fondata non tanto sull'autonomia astratta dei giudizi quanto sul fatto che i procedimenti presupposti erano stati dichiarati estinti per inattività delle parti, circostanza che preclude l'indennizzo, oltre al rilievo che ciascun procedimento aveva comunque durata ragionevole. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo perché volti a contestare vizi e vicende dei procedimenti presupposti o comunque non confrontati con la ratio decisoria sull'estinzione e sulla ragionevolezza della durata. Ha ritenuto infondato il settimo motivo, osservando che nel giudizio di equa riparazione non possono essere riesaminate le questioni processuali del giudizio presupposto e che non ricorreva una pregiudizialità tecnica idonea a imporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. Conseguentemente ha confermato il diniego dell'equa riparazione e condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 543 ss. c.p.c.

    disciplina dell'espropriazione presso terzi, richiamata per qualificare il primo procedimento presupposto.

  • art. 548 c.p.c.

    norma relativa all'accertamento dell'obbligo del terzo; richiamata dal ricorrente e dalla Corte per descrivere il secondo procedimento presupposto.

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'unitarietà tra esecuzione e giudizio incidentale sull'obbligo del terzo.

  • art. 2, comma 2, l. n. 89 del 2001

    richiamato dal ricorrente a fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata.

  • art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89 del 2001

    l'estinzione del processo presupposto per rinuncia agli atti o inattività delle parti esclude il riconoscimento dell'indennizzo.

  • art. 2, comma 2-quater, l. n. 89 del 2001

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la norma non risulta applicata nel caso concreto.

  • art. 4 l. n. 89 del 2001

    richiamato nei motivi come norma sulla tempestività della domanda di equa riparazione.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di estinzione.

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato in relazione all'estinzione del processo esecutivo.

  • art. 631 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 487 c.p.c.

    richiamato per sostenere la revocabilità del provvedimento estintivo.

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 487 c.p.c. sulla revocabilità dei provvedimenti del giudice.

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato per contestare l'estinzione per inattività delle parti.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di sospendere il giudizio di equa riparazione; la Corte esclude la pregiudizialità tecnica.

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dell'opposizione e delle sospensioni.

  • art. 367 c.p.c.

    richiamato per la sospensione del procedimento in attesa del regolamento di giurisdizione.

  • art. 309 c.p.c.

    richiamato come base normativa dell'estinzione per inattività delle parti.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ritenuto competente a seguito della decisione sulla giurisdizione.

  • artt. 13, 41 e 46 CEDU

    richiamati dal ricorrente per contestare la compatibilità della disciplina italiana dell'equa riparazione, ma senza accoglimento.

  • L. n. 848 del 1955

    richiamata quale legge di esecuzione della CEDU.

  • artt. 3, 24, 111 e 117 Cost.

    richiamati in connessione alla questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro del ricorso per cassazione dedotto per falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, non è consentito rimettere in discussione la correttezza delle decisioni adottate nel processo presupposto, né contestare in via indiretta l'estinzione dichiarata in quel processo.
  • L'indennizzo ex l. n. 89/2001 non spetta quando il processo presupposto si sia estinto per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, operando la relativa preclusione come ostativa al riconoscimento del danno da irragionevole durata.
  • Ai fini della valutazione della ragionevole durata, procedimenti diversi e autonomi non possono essere sommati automaticamente, dovendosi considerare separatamente la durata di ciascun giudizio presupposto.
  • Le censure di cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; se la decisione si fonda su una preclusione sostanziale o processuale specifica, è inammissibile il motivo che attacchi profili non decisivi o meri presupposti fattuali già risolti.
  • La sospensione necessaria del giudizio per pregiudizialità tecnica richiede un nesso effettivo tra le cause; non basta la mera pendenza di un'opposizione o di un giudizio sul processo presupposto per imporre la sospensione del giudizio di equa riparazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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