Cassazione Penale, Sentenza n. 1843/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano (26.02.2021) e confermata dalla Corte d'Appello di Milano (17.10.2022). Sosteneva di non essere stato a conoscenza del procedimento a suo carico e che l'appello era stato proposto dal difensore d'ufficio senza che lui ne avesse avuto notizia, per cui chiedeva la riapertura del termine d'impugnazione a suo favore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) relativa alla restituzione nel termine si applica solo alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30.12.2022). Essendo la sentenza di appello impugnata datata 17.10.2022, si applicava la disciplina previgente: per i procedimenti svolti in assenza la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 comma 2 non è applicabile e, in tali casi, il rimedio è la rescissione del giudicato (art. 625-ter) se ricorrono i presupposti dell'art. 420-bis c.p.p.; alternativamente, la restituzione ex art.175 comma 1 è ammessa solo se provati caso fortuito o forza maggiore, elementi non dimostrati dal ricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente e post modifica)
La Corte distingue tra la disciplina previgente (restituzione nel termine per il contumace) e la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022; per i procedimenti già conclusi prima dell'entrata in vigore della riforma si applica il testo anteriore: la restituzione ex art.175 comma 1 è possibile solo per caso fortuito o forza maggiore; l'art.175 comma 2 (restituzione per il contumace) non si applica ai procedimenti svolti in assenza dopo la riforma che hanno rimedi diversi.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
Introduce modifiche al processo in assenza e all'art.175 c.p.p.; la Corte ricorda che le nuove disposizioni si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 89 (norma transitoria del d.lgs. 150/2022)
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
La norma transitoria limita l'applicazione delle modifiche procedurali (compresa la nuova disciplina della restituzione) alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del d.lgs.; determinante per stabilire quale regime sia applicabile.
Sezioni Unite, Sent. n. 36848 del 17/07/2014 (massima giurisprudenziale)
Stabilisce che la rescissione del giudicato (art. 625-ter) si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (riforma 2014), mentre per i procedimenti contumaciali definiti con la normativa antecedente continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine (art.175 comma 2 previgente). La Corte ha richiamato questo principio per distinguere i rimedi disponibili.
Cass. Sez. 2, Sent. n. 20899 del 24/02/2023, Rv. 284704-01
Richiamata per affermare che la modifica dell'art.175 operata dal d.lgs.150/2022 si applica solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; conferma l'interpretazione restrittiva dell'efficacia temporale della riforma.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (30.12.2022), si applica la disciplina previgente: la restituzione nel termine ex art.175 è possibile solo per caso fortuito o forza maggiore (comma 1) e la disciplina della contumacia previgente rimane rilevante.
- Per i procedimenti definiti in 'assenza' secondo la normativa successiva alla riforma (art.420-bis e modifiche), il rimedio contro la decisione è generalmente la rescissione del giudicato ai sensi dell'art.625-ter, quando siano soddisfatti i relativi presupposti.
- La normativa introdotta dalla Riforma Cartabia si applica solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore; occorre sempre verificare la data della sentenza impugnata per individuare la disciplina applicabile.
- Se il difensore d'ufficio ha proposto impugnazione senza che l'imputato ne avesse conoscenza, il rimedio non è automatico: bisogna valutare quale regime temporale e processuale si applica (restituzione ex art.175 comma 1 per caso fortuito/forza maggiore oppure richiesta di rescissione del giudicato) e produrre prove documentali della mancata conoscenza e dell'impossibilità di proporre appello nei termini.
- In situazioni analoghe è utile documentare la data di effettiva conoscenza della sentenza, tentativi di contatto con il difensore d'ufficio, e ogni elemento che possa configurare 'forza maggiore' o caso fortuito; in mancanza, il giudice dell'impugnazione potrà comunque valutare una eventuale impugnazione tardiva sulla base del principio di unicità dell'impugnazione e della giurisprudenza consolidata.
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