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Sentenza

Sentenza del 22/09/2020 n. 4165 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 61/2020 TARI - Natura e presupposti - Criteri di riduzione - Onere della prova - A carico del contribuente - Affidamento del servizio a ditte private - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2018 per mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area privata CIS/XXX. La ricorrente rilevava che il servizio era effettuato solo sulle strade pubbliche di collegamento e non all'interno dell'area privata, chiedendo la riduzione della tariffa ai sensi dei commi 656 e 657 dell'art.1 legge 147/2013 (fino al 20% o al 40% in base all'ipotesi). Ha richiamato anche precedenti accordi transattivi e l'esternalizzazione del servizio a ditte private quale prova del mancato servizio comunale.

La decisione

Il giudice d'appello ha parzialmente accolto l'appello della società, rilevando che il presupposto impositivo della TARI è il possesso/detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio comunale e che la TARI non è un tributo sinallagmatico. Pur confermando che l'onere della prova dei presupposti per la riduzione è a carico del contribuente, il Comune ha ammesso che il servizio porta a porta si interrompe all'ingresso dell'area privata e il capitolato d'appalto non prevedeva la raccolta all'interno dell'area interportuale. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ritenuto applicabile la riduzione massima del 40% della tariffa per la zona in cui la raccolta non è effettuata e ha disposto che la TARI 2018 è dovuta nella misura del 40% della tariffa applicata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n.147 art.1

    Stabilisce il presupposto impositivo della TARI (possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio comunale) e prevede le riduzioni: max 20% per mancato svolgimento del servizio o gravi violazioni e max 40% per zone in cui, pur essendo istituito il servizio, non è effettuata la raccolta. Le riduzioni spettano ope legis ma l'onere di provare i presupposti è a carico del contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507

    Riferimento alla disciplina previgente (TARSU) e agli schemi normativi di gestione rifiuti; richiamato per confronto e continuità normativa con la TARI.

  • Corte Costituzionale

    Conferma che la tassa relativa ai rifiuti ha carattere non sinallagmatico e attiene a un servizio indivisibile reso alla collettività.

  • Cassazione civile

    Giurisprudenza che ribadisce la natura non sinallagmatica della TARI e il criterio di imputazione del tributo rispetto al servizio comunale indivisibile.

  • Cassazione civile

    Ha stabilito che la riduzione fino al 40% è dovuta quando il servizio, pur istituito e attivato, non venga concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; la rilevanza della riduzione non è subordinata al fatto che la zona sia pubblica o privata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    Prevede la possibilità di provvedimenti istruttori disposti dal giudice; nel processo il Comune aveva invocato l'eventualità di approfondimenti istruttori ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La TARI è dovuta in relazione al possesso o alla detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che l'utente affidi la raccolta a ditte private; l'affidamento privato non esclude l'obbligo tributario.
  • Le riduzioni previste dai commi 656 e 657 art.1 legge 147/2013 (max 20% e max 40%) operano ope legis quando sussistono i fatti che le giustificano, ma l'onere di provare tali fatti è a carico del contribuente.
  • La riduzione fino al 40% si applica quando il servizio è istituito ma non concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; non rileva se la zona è privata o pubblica.
  • In assenza di elementi fattuali specifici utili a graduare la riduzione (es. ubicazione precisa delle aree, distanza dal punto di raccolta), va applicata la riduzione nella misura massima prevista dalla legge.
  • Documentazione utile per il contribuente: capitolato d'appalto comunale, dichiarazioni/ammissioni del Comune, prove di raccolta privata, mappe/planimetrie dell'area e distanza dai punti di raccolta; tali elementi sono necessari per soddisfare l'onere probatorio.
  • Accordi transattivi o pronunce antecedenti possono essere indicativi dello stato dei fatti ma non determinano automaticamente l'esito se la situazione di fatto o il quadro normativo sono mutati; vanno valutati nel contesto e come elementi di prova.

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