Sentenza del 22/09/2020 n. 4165 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 61/2020 TARI - Natura e presupposti - Criteri di riduzione - Onere della prova - A carico del contribuente - Affidamento del servizio a ditte private - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2018 per mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti all'interno dell'area privata CIS/XXX. La ricorrente rilevava che il servizio era effettuato solo sulle strade pubbliche di collegamento e non all'interno dell'area privata, chiedendo la riduzione della tariffa ai sensi dei commi 656 e 657 dell'art.1 legge 147/2013 (fino al 20% o al 40% in base all'ipotesi). Ha richiamato anche precedenti accordi transattivi e l'esternalizzazione del servizio a ditte private quale prova del mancato servizio comunale.
La decisione
Il giudice d'appello ha parzialmente accolto l'appello della società, rilevando che il presupposto impositivo della TARI è il possesso/detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio comunale e che la TARI non è un tributo sinallagmatico. Pur confermando che l'onere della prova dei presupposti per la riduzione è a carico del contribuente, il Comune ha ammesso che il servizio porta a porta si interrompe all'ingresso dell'area privata e il capitolato d'appalto non prevedeva la raccolta all'interno dell'area interportuale. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ritenuto applicabile la riduzione massima del 40% della tariffa per la zona in cui la raccolta non è effettuata e ha disposto che la TARI 2018 è dovuta nella misura del 40% della tariffa applicata. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n.147 art.1
Stabilisce il presupposto impositivo della TARI (possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio comunale) e prevede le riduzioni: max 20% per mancato svolgimento del servizio o gravi violazioni e max 40% per zone in cui, pur essendo istituito il servizio, non è effettuata la raccolta. Le riduzioni spettano ope legis ma l'onere di provare i presupposti è a carico del contribuente.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507
Riferimento alla disciplina previgente (TARSU) e agli schemi normativi di gestione rifiuti; richiamato per confronto e continuità normativa con la TARI.
Corte Costituzionale
Conferma che la tassa relativa ai rifiuti ha carattere non sinallagmatico e attiene a un servizio indivisibile reso alla collettività.
Cassazione civile
Giurisprudenza che ribadisce la natura non sinallagmatica della TARI e il criterio di imputazione del tributo rispetto al servizio comunale indivisibile.
Cassazione civile
Ha stabilito che la riduzione fino al 40% è dovuta quando il servizio, pur istituito e attivato, non venga concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; la rilevanza della riduzione non è subordinata al fatto che la zona sia pubblica o privata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Prevede la possibilità di provvedimenti istruttori disposti dal giudice; nel processo il Comune aveva invocato l'eventualità di approfondimenti istruttori ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La TARI è dovuta in relazione al possesso o alla detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che l'utente affidi la raccolta a ditte private; l'affidamento privato non esclude l'obbligo tributario.
- Le riduzioni previste dai commi 656 e 657 art.1 legge 147/2013 (max 20% e max 40%) operano ope legis quando sussistono i fatti che le giustificano, ma l'onere di provare tali fatti è a carico del contribuente.
- La riduzione fino al 40% si applica quando il servizio è istituito ma non concretamente svolto in una determinata zona di significativa estensione; non rileva se la zona è privata o pubblica.
- In assenza di elementi fattuali specifici utili a graduare la riduzione (es. ubicazione precisa delle aree, distanza dal punto di raccolta), va applicata la riduzione nella misura massima prevista dalla legge.
- Documentazione utile per il contribuente: capitolato d'appalto comunale, dichiarazioni/ammissioni del Comune, prove di raccolta privata, mappe/planimetrie dell'area e distanza dai punti di raccolta; tali elementi sono necessari per soddisfare l'onere probatorio.
- Accordi transattivi o pronunce antecedenti possono essere indicativi dello stato dei fatti ma non determinano automaticamente l'esito se la situazione di fatto o il quadro normativo sono mutati; vanno valutati nel contesto e come elementi di prova.
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