Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38210/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cosentino impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) in qualità di organizzatore. Contestava la mancanza di autonoma motivazione del riesame, l'assenza di contestazione di reati "fine", la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori, la mancata acquisizione di indagini a favore (art. 358 c.p.p.), e la carenza di motivazione circa la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare (art. 275 e 274 c.p.p.), nonché l'assenza di specifica prognosi di pericolosità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: ha riaffermato che per i delitti associativi la commissione di reati-fine non è necessaria; ha escluso il vizio per mancata autonoma valutazione perché l'ordinanza del riesame non è soggetta al requisito dell'autonoma motivazione previsto per il giudice che dispone la misura inaudita altera parte e il ricorrente non ha indicato apprezzamenti contrari specifici; ha precisato che l'obbligo di indagini a favore previsto dall'art. 358 c.p.p. non costituisce motivo di cassazione perché la scelta di svolgere indagini spetta al pubblico ministero senza sanzione processuale impugnabile in cassazione; ha confermato l'applicabilità della "doppia presunzione" dell'art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere), ritenendo inadeguanti ai fini della revoca della misura la sola incensuratezza, l'attività lavorativa o il decorso del tempo. Conseguentemente la misura della custodia in carcere è stata giudicata legittima.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Qualifica il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ribadisce che, per la configurabilità del reato associativo, non è necessaria la prova di reati-fine.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la funzione del Tribunale in composizione collegiale quale giudice del riesame; qui il Tribunale di Catanzaro ha operato in funzione di giudice del riesame ex art. 309.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la "doppia presunzione" per gli indagati per associazione mafiosa: presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo nei casi tassativi dei commi successivi.

  • art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.

    Indicano le ipotesi eccezionali in cui la custodia in carcere può essere ritenuta inadeguata (es. esigenze di cura di figli minori di anni 6 o grave malattia incompatibile con la detenzione).

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizione generale sulle esigenze cautelari; la Corte chiarisce che, rispetto alla disciplina speciale dell'art. 275, il decorso del tempo da solo non è sufficiente a superare la presunzione di pericolosità.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del pubblico ministero di svolgere indagini a favore dell'indagato; la Corte sottolinea che la sua violazione non è sanzionabile con ricorso per cassazione, essendo la valutazione sulla necessità di accertamenti rimessa al PM.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Reca il requisito dell'autonoma motivazione per le decisioni del giudice che emette la misura inaudita altera parte; la Corte precisa che questo requisito non grava sul giudice del riesame e che la censura per mancata autonoma valutazione dev'essere specificamente motivata in cassazione.

Massime di principio

  • Per i reati associativi di tipo mafioso la prova di "reati-fine" non è necessaria: la partecipazione e lo stabile inserimento nell'organizzazione possono essere provati con elementi indiziari anche distinti dai reati-fine.
  • In caso di custodia cautelare per associazione mafiosa, opera la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3: la custodia in carcere è, salvo eccezioni tassative, ritenuta adeguata e la difesa deve produrre prove concrete e specifiche per superarla.
  • Il semplice decorso del tempo o la condizione di incensuratezza, il lavoro o la mancanza di rapporti noti con affiliati non sono, di per sé, sufficienti a escludere le esigenze cautelari in materia di associazione mafiosa.
  • La mancata acquisizione di indagini favorevoli da parte del pubblico ministero (art. 358) non costituisce di per sé motivo di annullamento in Cassazione: la scelta delle indagini compete al PM e non è sanzionata automaticamente.
  • Il giudice del riesame non è tenuto all'autonoma valutazione prevista per il giudice che ha adottato la misura "inaudita altera parte"; le doglianze dovranno indicare specificamente quali elementi, se valutati diversamente, avrebbero portato a decisioni opposte.
  • Per ottenere misure cautelari meno gravi (es. arresti domiciliari) contro una custodia disposta per associazione mafiosa occorre dimostrare, con elementi concreti e obiettivi, il superamento delle presunzioni di cui all'art. 275 (es. recesso dall'associazione, esaurimento dell'attività associativa, collaborazione, trasferimento utile).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.