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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1466/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava l’accertamento catastale con cui, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, era stato disposto il nuovo classamento e la rideterminazione della rendita della sua unità immobiliare, situata nella microzona 24. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 11032/47/16, depositata l’11 maggio 2016, aveva annullato l’avviso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 4244/6/2017, depositata il 13 luglio 2017, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo tempestiva l’impugnazione e adeguatamente motivata la variazione catastale. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione delle norme sui termini d’impugnazione e sul processo tributario, nonché l’omesso esame di fatti decisivi: l’appello dell’Agenzia sarebbe stato spedito oltre il termine lungo, scaduto il 12 dicembre 2016, poiché la spedizione risultava effettuata il 14 dicembre 2016; la distinta prodotta dall’Ufficio, che indicava il 12 dicembre, non recava il timbro datario postale e non provava quindi la data certa di consegna della raccomandata all’ufficio postale. La contribuente aveva eccepito tempestivamente l’inammissibilità dell’appello e prodotto la visura del servizio postale. Con il secondo motivo ha contestato, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione della CTR circa la sufficiente motivazione dell’atto di revisione del classamento e della rendita catastale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che, essendo stata depositata la sentenza di primo grado l’11 maggio 2016, il termine per impugnarla scadeva il 12 dicembre 2016, e che la distinta cumulativa allegata all’appello non recava il timbro datario dell’ufficio postale idoneo ad attestare con certezza la data di spedizione. La mera indicazione della data sulla distinta non è stata ritenuta prova sufficiente del perfezionamento della notifica per il notificante. Ne ha quindi dichiarato intempestivo e inammissibile l’appello dell’Agenzia, cassando la sentenza della CTR. Il secondo motivo, relativo alla motivazione dell’atto catastale, è stato dichiarato assorbito e non esaminato. La Corte ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in euro 1.500, e del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.050, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Per effetto della declaratoria d’inammissibilità dell’appello resta ferma la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello per il notificante, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale.

    La tempestività della notificazione postale dell’appello può essere provata mediante distinta cumulativa delle raccomandate solo se questa reca il timbro datario postale, che attesta la consegna all’ufficio postale entro il termine lungo d’impugnazione.

  • art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Ne consegue che, in difetto di apposizione del timbro datario da cui desumere con certezza la data di spedizione, l’atto di appello deve ritenersi intempestivo e, quindi, inammissibile.

    Nel processo tributario, la mancanza sulla distinta di spedizione del timbro datario idoneo a provare con certezza la data della spedizione comporta che l’appello sia considerato intempestivo e inammissibile.

  • art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Ne consegue che, in difetto di apposizione del timbro datario da cui desumere con certezza la data di spedizione, l’atto di appello deve ritenersi intempestivo e, quindi, inammissibile.

    La decisione applica la disciplina dei termini d’impugnazione nel processo tributario: in assenza di prova certa della data di spedizione dell’appello, il gravame è inammissibile per tardività.

  • art. 51 D.Lgs. n. 546/1992

    Ne consegue che, in difetto di apposizione del timbro datario da cui desumere con certezza la data di spedizione, l’atto di appello deve ritenersi intempestivo e, quindi, inammissibile.

    La disciplina dell’impugnazione nel processo tributario conduce alla declaratoria d’inammissibilità quando non risulta provato, tramite timbro datario postale, che l’appello sia stato spedito entro il termine.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Ne consegue che, in difetto di apposizione del timbro datario da cui desumere con certezza la data di spedizione, l’atto di appello deve ritenersi intempestivo e, quindi, inammissibile.

    L’appello tributario privo di prova certa della tempestiva spedizione è inammissibile; una distinta priva del timbro datario non dimostra il rispetto del termine.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una distinta cumulativa può provare la tempestiva spedizione postale dell’appello in luogo delle singole ricevute soltanto se reca il timbro datario dell’ufficio postale, che attesta la consegna delle raccomandate all’ufficio.
  • La mera indicazione di una data su una distinta di spedizione priva di timbro datario postale non fornisce prova certa della data di consegna all’ufficio postale; se il termine d’impugnazione è scaduto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
  • Quando la tempestività dell’appello è contestata e la questione attiene agli atti del procedimento, la Corte di cassazione può esaminare direttamente l’atto d’appello e il fascicolo per verificare la sussistenza della prova della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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