Sentenza n. 839/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto e archiviazione della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini, nonché conseguente rigetto della domanda di visto d’ingresso
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione del 17 novembre 2025 dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari, con cui era stata rifiutata la richiesta di nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 e contestualmente archiviato il procedimento per decorrenza dei termini. È stato inoltre impugnato il successivo provvedimento dell’Ambasciata d’Italia, che aveva rigettato la domanda di visto d’ingresso poiché il nulla osta era stato archiviato e non risultava più disponibile nel sistema. Dal testo non emergono ulteriori motivi di censura specificamente articolati, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso e un’istanza di autotutela, anche in seguito all’ordinanza cautelare n. 69/2026, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha riesaminato la pratica a decorrere dal 26 gennaio 2026. Il procedimento precedentemente archiviato è stato riavviato, consentendo ai ricorrenti di compiere gli adempimenti omessi per causa a loro non imputabile. All’udienza camerale del 1° luglio 2026, la parte ricorrente, con l’adesione dell’Avvocatura dello Stato, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il TAR ha accolto la richiesta processuale e ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese in considerazione del comportamento prontamente collaborativo dell’articolazione prefettizia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
È la disposizione richiamata dall’amministrazione per il rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini; il giudizio non contiene una decisione di merito sulla sua interpretazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina la posizione controversa, riavvia il procedimento precedentemente archiviato e consente al privato di compiere gli adempimenti necessari, rendendo non più attuale la controversia sull’atto impugnato.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata quando la parte ricorrente la formula in udienza e l’amministrazione resistente vi aderisce, purché le sopravvenienze amministrative abbiano effettivamente eliminato l’interesse alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato.
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