Cassazione Civile, Ordinanza n. 19855/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito dell'atto in cancelleria, applicando l'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta in primo grado da un soggetto che assumeva l'esistenza di un rapporto di agenzia con la controparte e chiedeva il pagamento di provvigioni residue e di importi differenziali sull'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. La Corte d'appello confermava la decisione favorevole all'attore, accertando il rapporto di agenzia e condannando il preponente al pagamento delle somme dovute. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, ma, pur avendo notificato l'atto, non ne effettuava il deposito in cancelleria nei termini di legge. Il controricorrente resisteva con controricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per mancato deposito del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
Norme richiamate
art. 1751 c.c.
richiamato come base normativa dell'indennità di fine rapporto riconosciuta nel giudizio di merito
art. 369 c.p.c.
la mancata produzione/deposito del ricorso per cassazione nei termini determina l'improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata per la modifica introdotta all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la notifica del ricorso non è sufficiente a evitare la sanzione processuale se non segue il deposito dell'atto in cancelleria nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.
- La mancata effettuazione del deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità del gravame, indipendentemente dal merito delle censure proposte.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese di legittimità e, ove ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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