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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19855/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito dell'atto in cancelleria, applicando l'art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia originava da una domanda proposta in primo grado da un soggetto che assumeva l'esistenza di un rapporto di agenzia con la controparte e chiedeva il pagamento di provvigioni residue e di importi differenziali sull'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. La Corte d'appello confermava la decisione favorevole all'attore, accertando il rapporto di agenzia e condannando il preponente al pagamento delle somme dovute. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, ma, pur avendo notificato l'atto, non ne effettuava il deposito in cancelleria nei termini di legge. Il controricorrente resisteva con controricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per mancato deposito del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    richiamato come base normativa dell'indennità di fine rapporto riconosciuta nel giudizio di merito

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione/deposito del ricorso per cassazione nei termini determina l'improcedibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata per la modifica introdotta all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notifica del ricorso non è sufficiente a evitare la sanzione processuale se non segue il deposito dell'atto in cancelleria nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.
  • La mancata effettuazione del deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità del gravame, indipendentemente dal merito delle censure proposte.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese di legittimità e, ove ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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