Sentenza del 15/02/2019 n. 4575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di Euro 2.747,13, sostenendo che una quota del capitale liquidato dal Fondo pensione, corrispondente ai contributi obbligatori versati fino al 31 dicembre 1994, dovesse beneficiare dell'esenzione parziale prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, in virtù del cosiddetto "incrocio contributivo" o "chassè croisé", i contributi risultassero formalmente a carico della lavoratrice ma fossero sostanzialmente sostenuti dalla banca, con conseguente esclusione dell'agevolazione. Contestava inoltre la valutazione della CTR, che aveva ritenuto provato, sulla base delle buste paga, che i contributi fossero stati effettivamente sostenuti dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente fondato sulla violazione di legge, non denunciava un reale errore nell'interpretazione delle norme applicabili, poiché Agenzia e giudice regionale concordavano sui presupposti dell'agevolazione e sull'onere probatorio gravante sulla contribuente. La censura mirava invece a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, in particolare delle buste paga e della dichiarazione del Fondo, attività non consentita in sede di legittimità. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre accessori, spese forfettarie ed Euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2, nel testo vigente ratione temporis
La disposizione prevedeva un'esenzione parziale dalla base imponibile per la quota di prestazioni pensionistiche riferibile a contributi effettivamente sostenuti dal lavoratore, secondo i presupposti applicabili al periodo considerato.
Art. 2697 del codice civile
La contribuente che invoca il rimborso e l'agevolazione fiscale deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa l'effettiva provenienza dal suo patrimonio dei contributi rilevanti.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve individuare un effettivo errore di diritto; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
La Corte ha osservato che l'Agenzia non aveva formulato uno specifico motivo relativo a un eventuale vizio motivazionale e, comunque, non aveva indicato adeguatamente un omesso esame di fatto decisivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando il diritto a un'agevolazione fiscale dipende dall'effettivo sostenimento di un costo o contributo, il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrarne la provenienza dal proprio patrimonio.
- In presenza di sistemi contributivi complessi o di imputazioni solo formali, non è sufficiente basarsi sull'intestazione contabile: occorre accertare chi abbia sostenuto effettivamente l'onere economico.
- La Corte di cassazione verifica principalmente errori di diritto e vizi processuali specificamente dedotti; non può riesaminare liberamente le prove né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Un motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione dei documenti compiuta dal giudice d'appello.
- La decisione di merito favorevole al contribuente può rimanere ferma anche senza una pronuncia definitiva sul meccanismo contributivo, quando il ricorso dell'amministrazione è inammissibile per ragioni processuali.
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