Sentenza n. 2704/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione a Sicurezza & Ambiente s.p.a. della concessione triennale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse da incidenti, nonché atti di gara e silenzio sulla richiesta di accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa seconda classificata, con 76,63 punti contro gli 81,90 dell’aggiudicataria e uno scarto di 5,27 punti, ha impugnato l’aggiudicazione della concessione triennale, del valore di 4.500.000 euro oltre IVA, indetta dal Comune di Palermo. Con il primo motivo del ricorso introduttivo ha denunciato la violazione dell’art. 36 d.lgs. 36/2023 e degli artt. 22 ss. l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione e sviamento, per l’omessa pubblicazione della documentazione amministrativa dell’aggiudicataria e per l’oscuramento di larga parte della sua offerta tecnica; aveva inoltre chiesto l’annullamento del silenzio sulla domanda di accesso del 13 febbraio 2026. La questione di accesso era stata già definita con ordinanza collegiale n. 1171/2026, che aveva ordinato l’ostensione della documentazione non prodotta. Con il secondo motivo ha contestato l’ammissione dell’aggiudicataria, non formalmente iscritta alla white list prefettizia, deducendo la violazione dell’art. 1, commi 52 ss., l. 190/2012, dell’art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023 e del disciplinare. Con il terzo motivo ha contestato il criterio premiale relativo alla certificazione UNI CEI 50518:2023 per i centri di ricezione allarmi, ritenendolo incongruente e sproporzionato rispetto all’oggetto della concessione e contrario all’art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023. Con i motivi aggiunti ha denunciato che i Centri Logistici Operativi (CLO) dichiarati dall’aggiudicataria sarebbero stati in gran parte inesistenti o privi di personale e attrezzature, e che la rappresentazione offerta avrebbe indebitamente influenzato la valutazione della Commissione sul subcriterio A.1, cui erano stati attribuiti 32 punti; in subordine ha chiesto l’annullamento del relativo punteggio. Ha domandato anche l’inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Il motivo sull’accesso era già stato accolto con l’ordinanza n. 1171/2026, non impugnata, che aveva ordinato l’ostensione dei documenti richiesti e non prodotti. La censura sulla white list è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui investiva il contenuto del disciplinare: la lex specialis ammetteva espressamente, in alternativa all’iscrizione, la presentazione della domanda, e tale clausola non era stata impugnata. È stata respinta anche la diversa prospettazione di un’omessa istruttoria sulla vetustà della domanda di iscrizione: la domanda di iscrizione consente la partecipazione alle gare, e la stazione appaltante non poteva introdurre una causa di esclusione non prevista dalla lex specialis mediante un’interpretazione estensiva. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il disciplinare consentiva ai concorrenti di possedere o impegnarsi a rendere disponibili entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento definitivo le risorse necessarie; in gara la Commissione doveva quindi valutare la coerenza e l’efficacia teorica del modello organizzativo, mentre la verifica della disponibilità effettiva dei CLO era riservata alla fase esecutiva. L’aggiudicataria aveva inoltre assunto in offerta l’impegno a garantire la disponibilità dell’organizzazione necessaria, prospettando un sistema aperto integrabile con altre realtà aziendali. Per effetto del rigetto dei motivi aggiunti è venuto meno l’interesse all’esame del motivo sulla certificazione ARC, che avrebbe inciso per un solo punto a fronte dello scarto di 5,27 punti; il TAR non lo ha quindi deciso nel merito. Ha prescisso dall’eccezione dell’aggiudicataria circa un’interdizione a contrarre della ricorrente. Le domande di inefficacia, subentro e risarcimento non sono state accolte. Spese a carico della ricorrente, liquidate in 2.500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle due parti intimate.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 36/2023
Il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023, recante il Codice Contratti Pubblici, a causa sia della mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale di Palermo della documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, sia della pubblicazione soltanto parziale dell’offerta tecnica della medesima.
La questione relativa agli obblighi di pubblicazione e accesso è stata già definita con l’ordinanza collegiale n. 1171/2026, che ha ordinato l’ostensione della documentazione richiesta e non prodotta.
artt. 22 ss. l. 241/1990
essendosi, questo Tribunale, già pronunziato sulle prospettazioni, di cui al primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, afferenti al diritto di accesso della Zini alla documentazione della procedura in discorso (mercé la già ricordata ordinanza collegiale n. 1171/2026, avverso la quale non risulta interposta impugnazione), verranno di seguito esaminate le ulteriori prospettazioni di parte ricorrente
La domanda di accesso era stata definita con una precedente ordinanza non impugnata, che aveva ordinato l’ostensione; la sentenza non ha riesaminato tale questione.
art. 1, commi 52 e 52-bis, l. 190/2012
Pertanto ed in linea generale gli oo.ee., che hanno richiesto l’iscrizione nella white list antimafia, sono da ritenersi pienamente legittimati a partecipare alle procedure di gara.
La domanda di iscrizione alla white list, pur non conferendo lo status formale di iscritto, è sufficiente per consentire la partecipazione alle procedure di gara; non può essere imposta un’esclusione per il solo fatto che l’iscrizione non sia ancora perfezionata.
art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023
Invero la controinteressata, pur avendo presentato la relativa istanza, non sarebbe risultata iscritta formalmente presso alcun albo prefettizio al momento di adozione delle determinazioni gravate.
La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla mancata iscrizione alla white list, ma la decisione respinge la censura sulla base della lex specialis e della sufficienza della domanda di iscrizione ai fini della partecipazione.
art. 108, comma 4, d.lgs. 36/2023
Infine, con il terzo motivo del ricorso introduttivo la Zini ha prospettato che la previsione nella legge di gara, tra l’altro, di un criterio per l’attribuzione di punteggio premiale in favore dell’offerta dell’o.e. in possesso della certificazione sui requisiti minimi per la progettazione, l’installazione e la manutenzione dei Centri di Monitoraggio e Ricezione Allarmi (ARC – Alarm Receiving Centres), peculiare degli Istituti di Vigilanza privata, sarebbe da considerarsi illegittima in quanto sproporzionata ed incongruente con l’oggetto della procedura evidenziale; nonché lesiva del principio di non discriminazione ed in ogni caso assunta in palese violazione dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
La sentenza non ha deciso nel merito la censura sul criterio premiale ARC: il suo esame è divenuto privo di interesse dopo il rigetto dei motivi aggiunti, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe ridotto di un solo punto lo scarto di 5,27 punti.
Massime di principio
- Se la lex specialis consente espressamente la partecipazione in alternativa all’iscrizione nella white list mediante la presentazione della relativa domanda, la stazione appaltante deve applicare tale previsione e non può escludere il concorrente per la mancata iscrizione formale o per la vetustà dell’istanza, quando la legge di gara non stabilisce tale causa di esclusione.
- Una censura che contesta la legittimità di una clausola della lex specialis deve essere proposta impugnando tempestivamente la clausola stessa; non è possibile far valere la sua illegittimità come vizio dell’aggiudicazione quando la clausola non è stata impugnata.
- Quando la lex specialis permette di possedere o di impegnarsi a rendere disponibili le risorse necessarie entro un termine successivo all’aggiudicazione, in sede di valutazione dell’offerta la stazione appaltante può apprezzare il modello organizzativo proposto senza verificare che tutte le risorse siano già effettivamente disponibili; la verifica del possesso effettivo compete alla fase di stipulazione o di esecuzione, secondo la disciplina di gara.
- Le cause di esclusione e le condizioni di partecipazione previste dalla lex specialis vanno interpretate secondo il loro tenore letterale; non possono essere estese in via interpretativa a fattispecie non contemplate, in modo da salvaguardare la parità di trattamento e l’affidamento dei concorrenti.
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