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Sentenza

Sentenza n. 4002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), n. 140 del 30 gennaio 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla protrazione dell’occupazione senza titolo di una parte del fondo agricolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (conduttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il proprietario del fondo aveva concesso in affitto un compendio agricolo e il Comune, con decreto di occupazione d’urgenza del 9 agosto 1999, aveva occupato una porzione del terreno in vista dell’espropriazione. L’efficacia del decreto era cessata il 6 settembre 2004 senza emanazione del decreto di esproprio e senza restituzione del bene. Il coltivatore aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di redditività dell’azienda agricola, individuando il periodo rilevante, dopo le vicende sopravvenute, negli anni dal 2017 al 2020. Il TAR aveva respinto la domanda ritenendo che il danno fosse causalmente riconducibile all’occupazione legittima, allo spossessamento e alla trasformazione del fondo, nonché rilevando la scadenza del rapporto agrario nel 2003, anteriore alla perdita di efficacia del decreto di occupazione. In appello gli eredi hanno dedotto l’erroneità di tali conclusioni, sostenendo che l’occupazione senza titolo della porzione del fondo aveva reso antieconomica la gestione della parte residua dell’azienda e che il rapporto agrario, durante l’occupazione, doveva considerarsi sospeso. Il Comune ha riproposto eccezioni di litispendenza, prescrizione e inammissibilità, contestando inoltre la persistenza dell’illecita occupazione e la sussistenza del danno.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. L’eccezione di litispendenza è stata esclusa perché il giudizio civile riguardava l’indennità spettante al coltivatore ai sensi della disciplina espropriativa, mentre il giudizio amministrativo riguardava il diverso danno derivante dalla perdita di redditività dell’azienda causata dalla protrazione dell’occupazione senza titolo e dai suoi effetti sulla parte residua del compendio agricolo. L’eccezione di prescrizione è stata respinta sia perché il TAR aveva ritenuto permanente l’illecito, con decorrenza della prescrizione dalle singole annualità, sia perché tale statuizione non era stata impugnata incidentalmente dal Comune e costituiva giudicato implicito; la domanda era stata comunque limitata al periodo 2017-2020. Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto erroneo collegare il danno esclusivamente all’occupazione legittima e alla trasformazione del fondo. Ha affermato che, se l’occupazione fosse cessata nel 2004 con restituzione del bene, era più probabile che non che il coltivatore avrebbe proseguito l’attività agricola. Non poteva inoltre pretendersi che l’imprenditore continuasse a gestire la parte residua dell’azienda per tutta la durata dell’occupazione senza titolo, quando tale gestione era divenuta non proficua, né poteva imporsi lo svolgimento di attività complesse, impegnative o rischiose per mitigare il danno. Il danno è stato liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 2056, comma 2, c.c., sulla base della perizia di parte non adeguatamente contestata: euro 15.958 annui per tre annualità, pari a euro 47.874, oltre rivalutazione annuale e interessi legali compensativi. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La protrazione dell’occupazione oltre la scadenza del titolo integra un fatto illecito fonte di responsabilità risarcitoria per i danni causalmente riconducibili all’occupazione senza titolo.

  • art. 2056, comma 2, c.c.

    con equo apprezzamento delle circostanze del caso

    Consente la liquidazione equitativa del danno patrimoniale quando la sua precisa determinazione risulti difficoltosa; il Collegio lo ha applicato sulla base della perizia prodotta e non adeguatamente contestata.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Rileva per il dovere del danneggiato di evitare o limitare il danno, ma tale dovere non impone lo svolgimento di attività complesse, impegnative o rischiose.

  • art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001

    La cessazione degli effetti del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza comporta il venir meno del titolo legittimante l’occupazione e l’obbligo di restituzione del fondo.

  • art. 41 d.P.R. n. 327/2001

    Riguarda l’indennità spettante al coltivatore diretto e costituisce oggetto distinto rispetto alla domanda risarcitoria proposta per la perdita di redditività della parte residua dell’azienda.

  • art. 17 legge n. 865/1971

    Prevede l’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore in relazione alla procedura espropriativa; la relativa pretesa appartiene al distinto giudizio civile.

  • art. 1638 c.c.

    Secondo la giurisprudenza richiamata, l’occupazione d’urgenza del fondo affittato sospende l’esecuzione del rapporto agrario durante l’occupazione, senza determinarne immediatamente l’estinzione.

Massime di principio

  • Quando un’occupazione d’urgenza diviene sine titulo per la scadenza del relativo decreto e l’amministrazione non restituisce il bene, i danni derivanti dalla protrazione dell’occupazione costituiscono una fattispecie distinta rispetto ai pregiudizi prodotti dall’originaria occupazione legittima e possono comprendere la perdita di redditività della parte residua di un’azienda agricola, se sussiste un nesso causale sufficientemente provato.
  • Nella responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, la causalità materiale è accertata secondo il criterio del più probabile che non: tra ipotesi eziologiche alternative deve essere scelta quella dotata del maggiore grado di plausibilità sulla base delle prove disponibili.
  • Il dovere del danneggiato di mitigare il danno non impone di continuare un’attività divenuta antieconomica né di compiere attività complesse, impegnative o rischiose per superare gli effetti dell’illecito amministrativo.
  • L’occupazione d’urgenza di un fondo oggetto di contratto agrario determina, durante la sua efficacia, la sospensione dell’esecuzione del rapporto; la scadenza del titolo senza restituzione del bene può quindi incidere sulla prosecuzione dell’attività agricola e sulla valutazione del danno conseguente all’occupazione senza titolo.
  • Ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale, il giudice può assumere come base di calcolo una perizia di parte quando essa individui criteri e importi coerenti con il pregiudizio accertato e non sia stata adeguatamente contestata dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoAppello
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

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