Ordinanza n. 74/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- datata -OMISSIS-, del Comune di Gaeta, Dipartimento RUE, con la quale sono state respinte le istanze di condono edilizio ex art. 39, l. 724/1994, presentate in data -OMISSIS- e assunte al prot. comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (pratica. n. -OMISSIS-), e al prot. comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (pratica. n. -OMISSIS-), nonché l'istanza di condono edilizio ex art. 32, l. 326/2003, presentata in data -OMISSIS- e assunta al prot. comunale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-); - di ogni altro atto antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi, ove occorrer possa: il parere paesaggistico contrario ex art. 32, l. 47/85 ed art. 39, l. 724/1994, espresso dal Soprintendente per i Beni Ambientali e Archeologici del Lazio con decreto ministeriale prot. n. -OMISSIS-; la nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Gaeta; la nota prot. n. -OMISSIS-datata -OMISSIS- del Comune di Gaeta (c.d. preavviso di diniego).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di istanze di condono edilizio relative a pratiche ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994 e dell'art. 32 l. 326/2003, unitamente agli atti paesaggistici presupposti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la nota del Comune di Gaeta con cui erano state respinte due istanze di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994 e un'istanza ai sensi dell'art. 32 l. 326/2003, nonché gli ulteriori atti connessi, tra cui il parere paesaggistico contrario e il preavviso di diniego. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato l'intervenuta morte della propria assistita e ha chiesto la declaratoria di interruzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dal 27 aprile 2026, data della dichiarazione del difensore. Ha ritenuto applicabili, tramite il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a., le norme degli artt. 299 e seguenti c.p.c. e, in particolare, l'art. 300 c.p.c. Secondo il Collegio, la morte della parte costituita tramite procuratore non determina automaticamente l'interruzione: è necessaria la dichiarazione del procuratore, il quale può scegliere se provocare o meno l'interruzione. Una volta resa tale dichiarazione, l'interruzione deve essere rilevata per tutelare l'effettività del contraddittorio; gli atti successivi e l'eventuale sentenza pronunciata prima della riassunzione sarebbero altrimenti nulli. Il provvedimento di interruzione ha natura dichiarativa e il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dichiarazione dell'evento, quale momento di conoscenza legale.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni processuali civili sull'interruzione; costituisce il fondamento del richiamo agli artt. 299 e seguenti c.p.c.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Disciplinano l'interruzione del processo per eventi che incidono sulla capacità processuale o sulla rappresentanza della parte.
art. 300 c.p.c.
La morte della parte costituita a mezzo di procuratore non comporta automaticamente l'interruzione; occorre la dichiarazione del procuratore, che manifesta la volontà di provocarla.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte della parte costituita a mezzo di procuratore non determina automaticamente l'interruzione del giudizio quando il procuratore non dichiari in giudizio l'evento e la volontà di provocare l'interruzione.
- La dichiarazione del difensore della parte deceduta che chiede l'interruzione ha natura dichiarativa quanto all'evento, ma anche carattere negoziale quanto alla scelta processuale di determinare l'interruzione; essa produce l'interruzione dalla data in cui viene resa.
- L'interruzione è necessaria perché la morte della parte determina la perdita della capacità di stare in giudizio e incide sull'effettività del contraddittorio; gli atti successivi e l'eventuale sentenza pronunciata prima della riassunzione sono esposti a nullità.
- Il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dalla dichiarazione dell'evento, cioè dal momento della sua conoscenza legale, poiché il provvedimento giudiziale che dichiara l'interruzione ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva.
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