Cassazione Penale, Sentenza n. 08604/2026 del 04/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato la decisione del Tribunale di Foggia e li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del furto pluriaggravato di energia elettrica. Le censure principali riguardano: l'insussistenza o la mancata contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. (destinazione della cosa a pubblico servizio/esposizione alla pubblica fede) rispetto alla fattispecie concreta (uso di un magnete sul contatore e non un allaccio abusivo); violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per carenza di contestazione suppletiva; difetto della condizione di procedibilità ex art. 624, comma terzo c.p. per mancata querela entro i termini dopo la riforma; responsabilità attribuita a Luigi come concorrente morale senza adeguata prova e travisamento di elementi probatori e di precedenti pronunce (assoluzione precedente). Sono inoltre dedotte doglianze sulla mancata escussione di testimoni ritenuti non superflui e sulla congruità della pena per il concorrente morale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi. Ha ritenuto che l'imputazione non conteneva una contestazione chiara e non equivoca dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (destinazione a pubblico servizio) e che la natura valutativa di tale circostanza richiede una contestazione percepibile dall'imputato (ad es. riferimento a un allaccio diretto alla rete). Poiché la contestazione era equivoca e non era intervenuta la querela della persona offesa entro il termine stabilito dalla riforma (modifica dell'art. 624 comma terzo), è venuta meno la procedibilità d'ufficio; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 7
L'aggravante per la destinazione della cosa a pubblico servizio ha natura valutativa: occorre verificare la destinazione giuridica della 'res'. Per il furto di energia elettrica la contestazione è adeguata quando venga indicato un allaccio diretto alla rete di distribuzione, elemento che rende evidente all'imputato la destinazione pubblica. Se la contestazione è equivoca, non può fondare la procedibilità d'ufficio.
art. 624 c.p., comma terzo
La riforma ha inciso sul regime di procedibilità: alcune ipotesi di furto sono procedibili d'ufficio solo se l'aggravante è chiaramente contestata; in assenza di tale chiarezza e senza querela della persona offesa entro i termini, viene meno la procedibilità d'ufficio.
d.lgs. n. 150 del 2022 (modifiche al codice di procedura penale)
Ha introdotto modifiche rilevanti in tema di procedibilità e disciplina dei termini/processo (richiamata, tra l'altro, per il mutamento del regime di procedibilità e per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti ex art. 611 c.p.p.).
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al principio del contraddittorio: l'imputato deve poter comprendere la portata dell'accusa per predisporre la propria difesa; una contestazione equivoca dell'aggravante può ledere tale principio.
art. 6 CEDU
Richiamato sullo stesso profilo del giusto processo, in particolare il diritto a un processo equo e alla possibilità di difendersi efficacemente dalle accuse mosse.
art. 611 c.p.p. (come rinnovato)
Richiamato per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti dopo le modifiche normative; la Corte ha proceduto secondo il nuovo testo, ma la decisione sostanziale si è basata sul vizio di contestazione dell'aggravante e sulla conseguente improcedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- Perché la procedibilità d'ufficio si applichi quando la legge lo prevede mediante un'aggravante valutativa (es. destinazione a pubblico servizio), l'aggravante deve essere contestata in modo chiaro e percepibile dall'imputato: indicare fatti che rendano evidente la natura pubblica (ad esempio allaccio diretto alla rete) è decisivo.
- Se la norma aggravante ha carattere valutativo, la sua mera richiamazione formale nel capo di imputazione può non essere sufficiente a determinare la procedibilità d'ufficio; in tal caso rimane necessario il ricorso della persona offesa (querela) nei termini previsti dalla riforma perché il procedimento prosegua.
- La mancata o equivoca contestazione di un elemento che incide sul regime di procedibilità può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza (difetto procedurale non sanabile nei termini), con assorbimento degli altri motivi di ricorso.
- Attribuire responsabilità come concorrente morale richiede puntuali elementi di fatto che dimostrino l'apporto intenzionale o la volontà di cooperare; non è sufficiente l'appartenenza familiare o una generica vicinanza con il gestore dell'attività.
- Il diritto di difesa (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) impone che l'imputato comprenda chiaramente le imputazioni per poter esercitare adeguatamente le misure difensive; un capo di imputazione ambiguo può costituire vizio rilevante.
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