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Sentenza

Sentenza n. 1789/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura di Catanzaro di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione di restituzione di 9.010,31 euro, notificato il 9 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, beneficiario delle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale, ha impugnato la revoca e la richiesta di rimborso di 9.010,31 euro. La Prefettura aveva ritenuto che nel 2024 il ricorrente avesse percepito 14.710,58 euro di redditi da lavoro, superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, e aveva rilevato che l’attività lavorativa proseguiva nel 2025. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. 142/2015 e dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE, in relazione all’art. 1 CEDU: il superamento della soglia dell’assegno sociale non sarebbe sufficiente senza una valutazione concreta del reddito netto, della stabilità del lavoro e dell’effettiva capacità di mantenersi autonomamente e dignitosamente; lo scostamento sarebbe stato minimo e il rapporto di lavoro non stabile. Con il secondo motivo ha contestato, in via conseguenziale, la richiesta di rimborso; ha lamentato l’assenza di motivazione sulle modalità di calcolo, l’inclusione del pocket money che affermava di non avere percepito e l’irragionevolezza dell’importo, che lo avrebbe collocato sotto la soglia di povertà.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che il superamento dell’assegno sociale non costituisca un automatismo: l’amministrazione deve accertare in concreto l’effettiva capacità di autosostentamento, tenendo conto della posizione individuale, della stabilità e durata dei mezzi economici e della proporzionalità della revoca. Nel caso specifico la motivazione si limitava al reddito dichiarato per il 2024 e al superamento della soglia; l’affermazione della prosecuzione del lavoro nel 2025 non era sostenuta da riscontri documentali. La difesa erariale, secondo cui sarebbero sufficienti anche redditi temporanei, non è stata accolta, poiché i precedenti invocati risultavano inesistenti o non pertinenti a revoche delle misure di accoglienza. Il secondo motivo è stato assorbito, senza autonoma decisione sulle contestazioni relative al calcolo del rimborso e al pocket money. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015

    In particolare è stato chiarito che il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.

    La soglia dell’assegno sociale è un parametro di riferimento, ma il suo superamento non basta da solo: occorre verificare in concreto che le risorse consentano un’autentica capacità di autosostentamento.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, emerge che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento al mero superamento dell’assegno sociale, senza motivare invece in ordine alla posizione individuale del richiedente protezione internazionale, alla stabilità dei mezzi economici – con particolare riferimento al titolo del rapporto di lavoro e alla sua durata – e alla proporzionalità della misura finale.

    La revoca per disponibilità di mezzi sufficienti richiede una valutazione individuale e proporzionata, che consideri anche la stabilità e la durata delle risorse, non il solo superamento della soglia reddituale.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015

    In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito.

    Anche la disciplina nazionale sul recupero dei costi delle misure indebitamente fruite va applicata in conformità alla disciplina eurounitaria e non può fondarsi su un automatismo basato sul solo superamento di una soglia di reddito.

  • art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE

    In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito.

    Le condizioni materiali di accoglienza e l’eventuale contribuzione ai relativi costi devono essere valutate alla luce dell’effettiva sufficienza delle risorse, in conformità alla disciplina europea e senza automatismi reddituali.

  • art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE

    L’art. 20 disciplina la riduzione e la revoca delle condizioni materiali di accoglienza: al paragrafo 3 è espressamente contemplata la facoltà per gli Stati membri di provvedere alla revoca qualora il richiedente abbia occultato le sue risorse finanziarie e abbia pertanto beneficiato indebitamente di condizioni materiali di accoglienza; il paragrafo 5 dispone testualmente che: “Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità”.

    Le decisioni di revoca devono essere individuali, obiettive, imparziali e motivate, basate sulla situazione concreta dell’interessato e conformi al principio di proporzionalità.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza per insufficienza dei presupposti economici non può discendere automaticamente dal mero superamento della soglia dell’assegno sociale: occorre accertare in concreto che le risorse siano effettivamente disponibili e idonee a garantire al richiedente un’autonoma e dignitosa sussistenza.
  • Nel valutare la sufficienza dei mezzi economici ai fini della revoca, l’amministrazione deve considerare la situazione individuale del richiedente, la stabilità e la durata delle risorse e la proporzionalità della misura. La prosecuzione di un’attività lavorativa non può essere assunta come provata senza adeguati riscontri documentali.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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