Sentenza n. 510/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente, per euro 500,00 annui relativi a quattro anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che era quindi venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’adempimento tardivo dell’Amministrazione ha confermato la fondatezza della pretesa azionata. Il Ministero è stato condannato a rimborsare parte delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la restante parte è stata compensata, considerato il tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso per ottemperanza e l’effettivo pagamento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato o di altro provvedimento esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa fatta valere è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dalla sentenza ottemperanda quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’attribuzione concreta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà integrale esecuzione al provvedimento giudiziario azionato, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso può confermare la fondatezza della pretesa azionata.
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