Sentenza del 04/10/2018 n. 24285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2003, l'indebita detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di autovetture provenienti da altri Paesi UE. Le operazioni erano state ritenute soggettivamente inesistenti: le autovetture erano effettivamente esistenti e acquistate dalla contribuente, ma il soggetto indicato nelle fatture come fornitore italiano sarebbe stato un mero intermediario fittizio, privo di reale operatività e di disponibilità dei veicoli. La CTR ha ritenuto provata anche la consapevolezza della contribuente, valorizzando soprattutto l'antieconomicità delle operazioni, l'anticipo agli intermediari delle somme necessarie agli acquisti esteri e l'assenza di documenti di trasporto idonei a dimostrare la disponibilità materiale dei veicoli da parte del fornitore. La contribuente ha contestato l'insufficienza della prova, la propria inconsapevolezza della frode e un asserito errore di quantificazione dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente. Il primo motivo, relativo alla deduzione di un errore materiale di calcolo e alla formazione di un giudicato, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava adeguatamente riproposta in appello e il motivo non era autosufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo esame degli elementi di fatto senza indicare una prova decisiva ritualmente acquisita e non esaminata. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: l'Amministrazione aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sia sulla fittizietà del fornitore sia sulla consapevolezza della contribuente, mentre quest'ultima non aveva dimostrato di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La contribuente è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in Euro 7.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 329 c.p.c.
La parte deve riproporre specificamente in appello le domande o eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado; in mancanza, non può dedurne utilmente l'omessa decisione nel giudizio successivo.
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
La ricorrente ha denunciato violazioni di legge e vizi motivazionali, ma la Corte ha escluso tali vizi oppure ha dichiarato le censure inammissibili quando dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
Art. 2967 c.c. (richiamato nel testo; corrispondente all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova)
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19, 21 e 54
La detrazione IVA presuppone che l'imposta sia stata assolta nell'ambito di un rapporto effettivo con il soggetto legittimato alla rivalsa. Non è detraibile l'IVA risultante da fatture emesse da un soggetto diverso da quello che ha realmente effettuato la cessione, quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammesse quando risultano gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto tali requisiti sono stati ravvisati nell'antieconomicità delle vendite, negli anticipi finanziari agli intermediari e nell'assenza di documentazione comprovante la disponibilità dei veicoli da parte del fornitore.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a)
Il diritto alla detrazione IVA non tutela acquisti inseriti consapevolmente in una frode fiscale o documentati da un soggetto che non era la reale controparte dell'operazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la merce o il servizio possono essere reali: ciò che è fittizio è l'identità del soggetto indicato in fattura come fornitore. La reale consegna del bene non basta quindi a garantire la detrazione IVA.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare una partecipazione diretta e formale del contribuente alla frode: può dimostrare, anche tramite presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità.
- Elementi come prezzi manifestamente antieconomici, finanziamento anticipato dell'acquisto al fornitore, assenza di documenti di trasporto, fornitore privo di struttura o mancata disponibilità dei beni possono costituire indici rilevanti di un'interposizione fittizia.
- La contabilità formalmente regolare, i pagamenti tracciabili, l'effettiva ricezione dei beni e l'assenza di un vantaggio economico diretto non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, spetta al contribuente dimostrare di avere svolto controlli e adottato una diligenza adeguata alla natura, al valore e alle anomalie dell'operazione.
- Le questioni non esaminate in primo grado devono essere riproposte in modo specifico nel giudizio di appello; inoltre, il ricorso per cassazione non può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove di merito.
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