Sentenza del 22/10/2018 n. 10615 - Comm. Trib. Prov. Catania
Avviso di accertamento - motivazione "per relationem" - mancata allegazione atto richiamato - nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l’avviso di accertamento è stato ritenuto invalido e deve essere annullato, poiché l’atto richiamato nella motivazione non era stato allegato. Il richiamo per relationem è legittimo solo quando il documento richiamato sia allegato oppure sia già conosciuto o conoscibile dal contribuente nei casi consentiti dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento perché la motivazione richiamava un altro documento o atto senza che tale documento fosse stato allegato all’avviso. La contestazione riguarda quindi l’insufficienza della motivazione per relationem e la violazione dell’obbligo di consentire al contribuente la piena conoscenza degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato.
La motivazione dell’atto tributario deve permettere al contribuente di comprendere concretamente le ragioni della pretesa. Se l’Amministrazione richiama un documento essenziale senza allegarlo, l’atto è invalido per difetto di motivazione e deve essere annullato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il documento richiamato è allegato all’atto oppure è già nella disponibilità o nella conoscibilità effettiva del contribuente secondo le regole applicabili.
- Il contribuente deve poter ricostruire senza attività istruttorie aggiuntive le ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale.
- La mancata allegazione di un documento richiamato non determina automaticamente l’invalidità se quel documento è irrilevante o già integralmente conosciuto dal contribuente; al contrario, l’invalidità sussiste quando il documento contiene elementi essenziali per comprendere o contestare l’accertamento.
- In una situazione analoga, occorre verificare l’avviso, gli allegati effettivamente ricevuti e la natura del documento richiamato, contestando tempestivamente il difetto di motivazione e chiedendo l’annullamento dell’atto quando il richiamo impedisca una difesa consapevole.
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