Cassazione Penale, Sentenza n. 3410/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; si contestava che Crasmariu non fosse venuto a conoscenza del procedimento penale (sentenza del Tribunale di Ragusa 23/10/2018, confermata in appello), essendo stato difeso d'ufficio all'atto dell'arresto e sostenendo l'assenza di comunicazioni efficaci sulle fasi successive del processo
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza della Corte d'Appello di Catania e rinviando per un nuovo esame. La Suprema Corte ha stabilito che la Corte territoriale aveva dato per scontata la conoscenza del processo da parte dell'imputato sulla base della nomina di un difensore d'ufficio e di altri elementi parziali; invece la nomina del difensore d'ufficio in fase di indagini non comporta automaticamente presunzione di conoscenza né di volontaria sottrazione. Occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale idoneo a garantire la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; in mancanza di tale prova la rescissione del giudicato può essere accolta
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per violazione del diritto di partecipazione dell'imputato; la Corte ricorda che va valutata l'effettiva conoscenza del processo e non può operare una presunzione automatica dalla sola nomina di difensore d'ufficio
art. 420-bis, comma 2, c.p.p. (testo previgente Riforma Cartabia)
Riferimento processuale utilizzato dal ricorrente per contestare la motivazione; riguarda i presupposti per procedere in assenza e la validità delle notificazioni/avvisi
art. 415-bis c.p.p.
Norma sulla vocatio in iudicium e notificazioni: la Corte sottolinea che la notificazione formale non basta se non è conseguente la certezza della conoscenza effettiva, che può richiedere l'intervento della polizia giudiziaria per la rinnovazione
art. 389 c.p.p.
Richiamato nella ricostruzione dei fatti (liberazione dal fermo/decreto del P.M.); contribuisce a ricostruire le fasi processuali ma non è direttamente decisivo per la conoscenza del processo
art. 6 CEDU
Principio del diritto a un giusto processo e all'effettiva partecipazione dell'imputato: la Corte applica i principi convenzionali richiamando che la conoscenza effettiva è essenziale e non ammette presunzioni automatiche
Massime di principio
- La sola nomina o elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio in fase di indagini non produce automaticamente la presunzione di conoscenza del processo da parte dell'imputato
- Per procedere in assenza o per escludere la rescissione del giudicato il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra difensore e imputato, idoneo a garantire che l'imputato sia venuto a conoscenza del procedimento
- La notificazione formale non è sufficiente se non è dimostrabile la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium; se necessario la notificazione deve essere rinnovata con modalità più efficaci (anche tramite polizia giudiziaria)
- La valutazione della 'volontaria sottrazione' richiede prove concrete; l'inerzia dell'imputato nel contattare il difensore non basta senza elementi che dimostrino un rapporto effettivo e conoscenza del procedimento
- In caso di dubbio sull'effettiva conoscenza, l'orientamento conforme alla giurisprudenza di legittimità favorisce la tutela del diritto di partecipazione e può giustificare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →