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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33274/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale all'esito del giudizio abbreviato per il reato previsto dall'art. 20, comma 8, d.lgs. 30/2007, accertato a Venezia in data anteriore al 23 maggio 2018. Con il primo motivo ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata traduzione in lingua romena del decreto prefettizio di allontanamento, sostenendo di non comprendere la lingua italiana, soprattutto scritta, al momento della notificazione del 4 agosto 2015. Ha contestato il rilievo attribuito alla dichiarazione, riportata nel verbale, di parlare e comprendere l'italiano, osservando che il decreto era redatto in italiano e che la polizia giudiziaria aveva dato atto dell'impossibilità di tradurlo tempestivamente in romeno. Con il secondo motivo ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione relativa alla ritenuta adeguatezza motivazionale del decreto prefettizio e alla valutazione della sua pericolosità sociale, sostenendo che tale giudizio fosse stato fondato su provvedimenti amministrativi, una segnalazione di polizia e una scarcerazione, nonché su congetture derivanti dall'assenza di attività lavorativa e di familiari in Italia, senza adeguati accertamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha ritenuto decisiva la relazione di notificazione sottoscritta dall'interessato, nella quale risultava che egli aveva dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana e che era stata redatta anche in lingua romena. La relazione di notificazione, quale atto pubblico formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati, ai sensi dell'art. 2700 c.c.; non risultando proposta querela di falso, la regolarità della notificazione non poteva essere contestata nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è valutazione di merito, non censurabile in cassazione quando sorretta da motivazione corretta ed esaustiva. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva richiamato i precedenti di polizia e penali riferiti all'imputato, confermati dai certificati acquisiti agli atti, rispetto ai quali il ricorrente aveva formulato censure generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 30/2007

    Norma incriminatrice applicata per la condanna dell'imputato; dal testo non emerge una riproduzione del contenuto precettivo.

  • art. 2700 c.c.

    La relazione di notificazione redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La relazione di notificazione redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, se ricevuta e sottoscritta personalmente dall'interessato, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; in assenza di querela di falso, tali attestazioni non possono essere contestate come illogiche nel giudizio penale.
  • La valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato è un apprezzamento di merito e non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo corretto ed esaustivo sulla base degli atti disponibili.
  • La censura di manifesta illogicità della motivazione non può risolversi in una contestazione generica degli elementi valorizzati dal giudice di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione e indicare la contraddizione o illogicità decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale

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