Sentenza del 22/06/2024 n. 4142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo Tributario - Tari - Accertamento - Identificazione dell'immobile - Indicazione della via senza numero civico, della superficie e della categoria catastale - Insufficienza - Mancata individuazione dei dati catastali - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità dell'accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione avviso di accertamento TARI 2016 per mancata individuazione precisa dell'unità immobiliare: l'atto indicava solo la via senza numero civico, la superficie (mq 502) e la categoria tariffaria (4) ma non riportava i dati catastali né altri elementi utili all'identificazione univoca; dedotta violazione dell'obbligo di motivazione (art. 7 legge n. 212/2000) e, secondariamente, carenza del presupposto impositivo e inidoneità del servizio.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello: ha ritenuto che l'avviso di accertamento difetti della motivazione richiesta dall'art. 7 legge n. 212/2000 in quanto mancano gli elementi essenziali per la compiuta identificazione dell'immobile; l'avviso è stato annullato. Sono state escluse dalle prove le documentazioni depositate tardivamente dalla resistente e richiamata la giurisprudenza che esclude la nullità per tardiva costituzione. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 212 del 2000
L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione tale da consentire la precisa individuazione del presupposto impositivo e degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria; l'assenza di elementi essenziali per identificare l'unità immobiliare integra difetto di motivazione e determina l'annullamento dell'atto.
art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990
Principio generale del dovere di motivazione degli atti amministrativi; richiamato per sottolineare l'obbligo dell'amministrazione di esporre i presupposti e le ragioni della decisione impositiva.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce il termine (20 giorni liberi prima dell'udienza) per il deposito di documenti; documenti depositati oltre tale termine possono non essere presi in considerazione dal Collegio.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Regole di ammissibilità dell'appello: l'atto deve contenere l'indicazione dei motivi di censura; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto ammissibile poiché sufficientemente articolato.
Cass. 21 novembre 2018, n. 30039
Giurisprudenza che precisa il contenuto richiesto alla motivazione dell'avviso: deve consentire al contribuente di conoscere esattamente la pretesa impositiva (petitum e causa petendi) attraverso la ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
Cass. 16 gennaio 2019, n. 947
Principio che la tardiva costituzione dell'appellato non determina nullità del processo tributario, bensì la decadenza di alcune facoltà processuali; il giudice può utilizzare la comparsa di risposta tardiva senza che ciò produca nullità della sentenza.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario deve consentire l'identificazione univoca dell'unità immobiliare: oltre alla via è opportuno indicare il numero civico e/o i dati catastali (foglio/particella/sub) e, se necessari, altri elementi descrittivi; l'assenza di tali dati può costituire difetto di motivazione e rendere nullo l'atto.
- La motivazione dell'atto impositivo deve esporre gli elementi di fatto e di diritto in modo che il contribuente possa conoscere il "petitum" e la "causa petendi"; non è sufficiente l'enunciazione dell'obbligo fiscale senza riferimenti identificativi e istruttori.
- Se il contribuente possiede più unita' immobiliari nella stessa via, l'ente impositore ha l'onere di fornire elementi aggiuntivi (numero civico, dati catastali, visure, planimetrie o altri riferimenti) per evitare equivocabilità.
- La tempestiva impugnazione dell'atto non supplisce al vizio di motivazione dell'avviso: il fatto che il contribuente abbia proposto ricorso non sana l'omessa indicazione degli elementi identificativi nell'atto impositivo.
- Documenti depositati oltre il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992 (20 giorni liberi prima dell'udienza) possono essere esclusi dal Collegio; la tardiva costituzione dell'appellato, invece, non comporta la nullità del processo ma limita talune facoltà processuali.
- In caso di accoglimento per vizio di motivazione, l'avviso impugnato viene annullato e l'ente impositore può essere condannato alle spese processuali.
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