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Sentenza

Sentenza del 22/06/2024 n. 4142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo Tributario - Tari - Accertamento - Identificazione dell'immobile - Indicazione della via senza numero civico, della superficie e della categoria catastale - Insufficienza - Mancata individuazione dei dati catastali - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità dell'accertamento - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione avviso di accertamento TARI 2016 per mancata individuazione precisa dell'unità immobiliare: l'atto indicava solo la via senza numero civico, la superficie (mq 502) e la categoria tariffaria (4) ma non riportava i dati catastali né altri elementi utili all'identificazione univoca; dedotta violazione dell'obbligo di motivazione (art. 7 legge n. 212/2000) e, secondariamente, carenza del presupposto impositivo e inidoneità del servizio.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello: ha ritenuto che l'avviso di accertamento difetti della motivazione richiesta dall'art. 7 legge n. 212/2000 in quanto mancano gli elementi essenziali per la compiuta identificazione dell'immobile; l'avviso è stato annullato. Sono state escluse dalle prove le documentazioni depositate tardivamente dalla resistente e richiamata la giurisprudenza che esclude la nullità per tardiva costituzione. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 7 legge n. 212 del 2000

    L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione tale da consentire la precisa individuazione del presupposto impositivo e degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria; l'assenza di elementi essenziali per identificare l'unità immobiliare integra difetto di motivazione e determina l'annullamento dell'atto.

  • art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990

    Principio generale del dovere di motivazione degli atti amministrativi; richiamato per sottolineare l'obbligo dell'amministrazione di esporre i presupposti e le ragioni della decisione impositiva.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce il termine (20 giorni liberi prima dell'udienza) per il deposito di documenti; documenti depositati oltre tale termine possono non essere presi in considerazione dal Collegio.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Regole di ammissibilità dell'appello: l'atto deve contenere l'indicazione dei motivi di censura; nel caso concreto l'appello è stato ritenuto ammissibile poiché sufficientemente articolato.

  • Cass. 21 novembre 2018, n. 30039

    Giurisprudenza che precisa il contenuto richiesto alla motivazione dell'avviso: deve consentire al contribuente di conoscere esattamente la pretesa impositiva (petitum e causa petendi) attraverso la ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.

  • Cass. 16 gennaio 2019, n. 947

    Principio che la tardiva costituzione dell'appellato non determina nullità del processo tributario, bensì la decadenza di alcune facoltà processuali; il giudice può utilizzare la comparsa di risposta tardiva senza che ciò produca nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario deve consentire l'identificazione univoca dell'unità immobiliare: oltre alla via è opportuno indicare il numero civico e/o i dati catastali (foglio/particella/sub) e, se necessari, altri elementi descrittivi; l'assenza di tali dati può costituire difetto di motivazione e rendere nullo l'atto.
  • La motivazione dell'atto impositivo deve esporre gli elementi di fatto e di diritto in modo che il contribuente possa conoscere il "petitum" e la "causa petendi"; non è sufficiente l'enunciazione dell'obbligo fiscale senza riferimenti identificativi e istruttori.
  • Se il contribuente possiede più unita' immobiliari nella stessa via, l'ente impositore ha l'onere di fornire elementi aggiuntivi (numero civico, dati catastali, visure, planimetrie o altri riferimenti) per evitare equivocabilità.
  • La tempestiva impugnazione dell'atto non supplisce al vizio di motivazione dell'avviso: il fatto che il contribuente abbia proposto ricorso non sana l'omessa indicazione degli elementi identificativi nell'atto impositivo.
  • Documenti depositati oltre il termine previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992 (20 giorni liberi prima dell'udienza) possono essere esclusi dal Collegio; la tardiva costituzione dell'appellato, invece, non comporta la nullità del processo ma limita talune facoltà processuali.
  • In caso di accoglimento per vizio di motivazione, l'avviso impugnato viene annullato e l'ente impositore può essere condannato alle spese processuali.

Testo integrale

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