Sentenza del 20/06/2024 n. 24340 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Limiti al patteggiamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento sostenendo che era mancante il presupposto previsto dall'art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: per i più gravi reati dichiarativi (artt. 2, 3, 4 e 5) l'accesso al rito del patteggiamento è ammissibile solo se il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è stato integralmente estinto con pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Inoltre il Procuratore generale censurava l'omessa applicazione della confisca del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis del medesimo decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la normativa (soprattutto art. 13-bis comma 2 del D.Lgs. n. 74/2000, come modificata dal d.l. n. 158/2015 e integrata dalle successive modifiche) impone, per i reati dichiarativi più gravi indicati, l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado quale condizione di ammissibilità del patteggiamento. Dalla sentenza impugnata non risultava provato tale adempimento; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo (Ufficio GIP). Il secondo motivo (confisca) è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 13-bis
L'art. 13-bis, comma 2, limita l'accesso al rito del patteggiamento per i reati tributari più gravi (artt. 2,3,4,5) alla sola ipotesi in cui il debito tributario, con sanzioni e interessi, sia stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; la norma preclude quindi il patteggiamento in mancanza di tale pagamento.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 13
commi 1 e 2 (discipline sulla non punibilità e sulle condizioni temporali)
L'art. 13 disciplina cause di non punibilità legate all'estinzione del debito tributario e il legislatore ha previsto diverse scansioni temporali per differenti reati: in alcuni casi l'adempimento estingue il reato, in altri costituisce circostanza attenuante; l'art.13-bis rinvia e compatta queste previsioni con effetti sul rito del patteggiamento.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - artt. 2, 3, 4, 5
art. 2 (dichiarazione fraudolenta con fatture false), art. 3 (dichiarazione fraudolenta con altri artifici), art.4 (dichiarazione infedele), art.5 (omessa dichiarazione)
Sono i reati dichiarativi ritenuti più gravi ai quali si applicano le limitazioni di ammissibilità del patteggiamento se non è stato integralmente pagato il debito tributario nei termini richiesti.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater
art. 10-bis, 10-ter, 10-quater comma 1
Per taluni reati (es. omesso versamento imposte certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione) l'integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento di primo grado consegue alla causa di non punibilità; la giurisprudenza richiede il pagamento integrale (anche se rateale ma effettivamente eseguito) e non la mera rimodulazione o rateizzazione non adempiuta.
D.Lgs. 158/2015
art. 11 e art. 12 (inserimento/modifica di art.13 e introduzione art.13-bis)
Ha risistemato la disciplina dichiarando l'estinzione del debito come causa di non punibilità per alcune fattispecie e introducendo l'art. 13-bis con effetti attenuanti/processuali che condizionano il patteggiamento.
d.l. n. 124 del 2019
art. 39, comma 1, lett. q-bis
Ha ampliato le fattispecie per cui l'integrale pagamento può estinguere il reato, includendo anche l'art. 2 (dichiarazione fraudolenta con fatture o documenti inesistenti) e l'art. 3; ciò ha inciso sul perimetro delle cause di non punibilità e, quindi, sull'accesso al patteggiamento.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12-bis
Prevede la confisca del profitto del reato; la Corte segnala che la mancata applicazione della confisca può essere oggetto di censura quando applicabile, ma il tema è assorbito se il patteggiamento stesso è viziato per assenza del pagamento richiesto.
Codice di procedura penale - art. 444
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il suo utilizzo è condizionato, per i reati tributari più gravi, al rispetto delle condizioni sostanziali (estinzione del debito) previste dalla normativa speciale.
Codice di procedura penale - art. 593-bis, comma 2
Consente al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore generale nel caso di specie, anche per acquiescenza del Procuratore della Repubblica di Palermo.
Codice di procedura penale - art. 448, comma 2-bis
Consente la declaratoria di illegittimità della pena quando la riduzione per patteggiamento è illegale per mancanza dei presupposti; la Corte ha ritenuto possibile l'annullamento della sentenza di patteggiamento per illegittima applicazione del rito.
Massime di principio
- Per i reati dichiarativi più gravi (artt. 2,3,4,5 D.Lgs. n.74/2000) l'accesso al patteggiamento ex art.444 c.p.p. è precluso se il debito tributario non è stato integralmente pagato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- L'integrale pagamento del debito tributario (comprese sanzioni e interessi) che avvenga prima dell'apertura del dibattimento può costituire causa di non punibilità per alcune fattispecie; se il pagamento avviene dopo la formale conoscenza di accessi/ispezioni ma prima dell'apertura del dibattimento può comunque produrre effetti estintivi in taluni casi, ma per i reati più gravi rimane necessario l'adempimento per patteggiamento.
- La mera rateizzazione o accordo di rimodulazione non equivale all'integrale pagamento: la giurisprudenza richiede che l'importo sia stato effettivamente versato (anche se in più rate purché eseguite) per far valere la causa di non punibilità o per rendere ammissibile il patteggiamento.
- Il ravvedimento operoso e le procedure conciliative/di adesione previste dalle norme tributarie possono concorrere a integrare l'estinzione del debito, ma devono concretamente tradursi nell'integrale versamento nei termini richiesti dalla norma per incidere sull'ammissibilità del patteggiamento.
- Se il giudice del merito autorizza un patteggiamento senza verificarne il presupposto sostanziale (il pagamento integrale quando richiesto), la sentenza è annullabile in cassazione su ricorso del Procuratore generale; pertanto occorre un concreto accertamento del pagamento nei provvedimenti che dispongono il patteggiamento.
- La questione della confisca del profitto del reato (art.12-bis) resta rilevante autonoma: anche ove il patteggiamento sia ammesso correttamente, va verificata l'applicabilità delle misure patrimoniali previste dalla normativa.
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