Sentenza del 30/09/2016 n. 19542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva annullato un avviso di rettifica IVA relativo all'anno d'imposta 1993. L'accertamento si basava sulle movimentazioni dei conti bancari rilevate dalla Guardia di Finanza e riguardava il recupero di ricavi e costi ritenuti non giustificati. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente ritenuto che lo smarrimento o la mancata disponibilità della documentazione contabile, sottoposta a sequestro, esonerasse il contribuente dall'onere di dimostrare che i movimenti bancari non fossero riferibili ad operazioni imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi sull'onere della prova e provveda anche sulle spese. La Corte ha stabilito che la perdita incolpevole della documentazione contabile non trasferisce l'onere probatorio all'Amministrazione e non esonera il contribuente dal fornire la prova contraria; consente soltanto di ricorrere, in deroga ai limiti ordinari, alla prova testimoniale o presuntiva. Inoltre, il contribuente avrebbe potuto acquisire dagli istituti bancari la documentazione relativa ai movimenti contestati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento e grava sul contribuente la prova che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.
In presenza di un accertamento fondato sui conti bancari, l'Amministrazione assolve il proprio onere mediante i dati risultanti dai conti, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria per ciascun movimento contestato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono essere posti a fondamento delle rettifiche IVA, salvo prova contraria del contribuente.
La norma supporta la presunzione di riferibilità all'attività economica del contribuente dei movimenti bancari, inclusi accrediti e addebiti, quando l'accertamento riguarda l'IVA.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La perdita della documentazione non modifica il generale riparto dell'onere della prova: il contribuente deve comunque dimostrare i fatti favorevoli alla propria posizione.
Codice civile, art. 2724, comma 1, n. 3
La perdita incolpevole del documento occorrente per provare una circostanza favorevole consente il ricorso alla prova testimoniale.
La perdita incolpevole della documentazione non comporta esonero dalla prova né trasferimento dell'onere all'Ufficio; permette soltanto di utilizzare prova testimoniale o presuntiva anche oltre i limiti ordinari.
Codice civile, art. 2727
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Le presunzioni possono essere utilizzate dal contribuente per dimostrare la natura non imponibile o estranea all'attività d'impresa dei movimenti bancari, quando la documentazione non sia recuperabile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
L'Agenzia ha denunciato in cassazione l'errata applicazione delle norme sull'accertamento bancario e sull'onere della prova.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può utilizzare tali dati come base presuntiva dell'accertamento; spetta al contribuente dimostrare, per i singoli movimenti, che essi non sono ricavi, costi deducibili o comunque operazioni imponibili.
- Lo smarrimento, il furto o la perdita incolpevole della contabilità non elimina l'onere della prova del contribuente e non rende automaticamente illegittimo l'accertamento.
- Se la documentazione contabile non è disponibile, il contribuente deve attivarsi per reperire copie presso banche, fornitori, clienti o altri soggetti e può ricorrere, quando ne ricorrano i presupposti, a prove testimoniali e presunzioni.
- Il giudice non può annullare l'accertamento soltanto perché la contabilità è mancante: deve verificare se la perdita sia effettivamente incolpevole e se il contribuente abbia comunque fornito elementi idonei a spiegare le movimentazioni contestate.
- La presunzione derivante dai conti bancari può essere superata con elementi specifici e documentati; una contestazione generica o la mera indisponibilità della contabilità non sono sufficienti.
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