Sentenza n. 6809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro l’informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nonché contro gli atti istruttori e presupposti. In appello ha contestato, anzitutto, l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 e l’insufficiente motivazione sulle ragioni per le quali non erano state applicate le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e l’erroneità della valutazione prefettizia circa la sussistenza di un rischio concreto e attuale di infiltrazione mafiosa, contestando il valore attribuito ai rapporti parentali, alle cointeressenze societarie e agli elementi investigativi riferiti a soggetti collegati a clan camorristici. La società ha infine riproposto diffusamente i motivi formulati in primo grado, lamentando la ricostruzione del contesto criminale ed economico nel quale operavano le imprese coinvolte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, ha ritenuto non manifestamente irragionevole né illegittima la motivazione fondata sulle esigenze di celerità rappresentate dal Gruppo Ispettivo Antimafia, considerata la necessità di prevenire ulteriori profitti delle organizzazioni criminali nel settore della distribuzione dei carburanti, l’ampiezza dell’attività investigativa e il breve arco temporale intercorso tra la proposta della Questura e l’adozione dell’interdittiva. Quanto alla prevenzione collaborativa, ha ritenuto ragionevole, sebbene sintetica, la motivazione che ne escludeva l’applicazione, poiché la prospettazione di un’impresa sostanzialmente strumentale alle organizzazioni criminali per attività di riciclaggio e controllo del settore era incompatibile con il carattere meramente occasionale del condizionamento richiesto per tale misura. Nel merito della prognosi infiltrativa, il Collegio ha ritenuto adeguato il complesso quadro indiziario, valutato globalmente e sinergicamente secondo il criterio del più probabile che non. Sono stati valorizzati i rapporti parentali con soggetti coinvolti in indagini e condanne per reati collegati a un sodalizio criminale, le cointeressenze tra più società operanti nella distribuzione di carburanti e riconducibili alla medesima matrice, nonché la struttura di una rete imprenditoriale caratterizzata da una regia familiare e clanica. Il carattere risalente di alcune frequentazioni e l’eventuale sopravvenienza di pronunce penali favorevoli sono stati ritenuti non decisivi, dovendo i fatti essere valutati nella loro oggettività secondo la logica della prevenzione antimafia, distinta dall’accertamento della responsabilità penale. Il Consiglio di Stato ha precisato che il rapporto di parentela non costituisce di per sé sintomo sufficiente di infiltrazione, ma può assumere valore indiziante, anche autonomo, quando per intensità, natura e caratteristiche concrete evidenzi una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa tale da rendere plausibile l’influenza mafiosa. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa dell’informazione interdittiva antimafia adottata nei confronti della società.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
ricorrendo nella circostanza esigenze di celerità del procedimento
Consente di omettere il contraddittorio procedimentale quando sussistano esigenze di celerità non pretestuose, correlate alla necessità di prevenire tempestivamente il rischio di infiltrazione mafiosa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede le misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili quando il pericolo di condizionamento mafioso abbia carattere occasionale; la misura può essere esclusa quando il quadro indiziario evidenzi una strumentalizzazione strutturale dell’impresa.
art. 3 c.p.a.
Impone il dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali; la riproposizione pedissequa e integrale dei motivi di primo grado è stata criticata dal Collegio, pur senza determinare l’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 è legittima quando l’amministrazione esponga esigenze di celerità concrete e non pretestuose, collegate alla necessità di impedire tempestivamente la prosecuzione di attività economiche ritenute esposte a infiltrazione mafiosa, soprattutto se tali esigenze sono sostenute da una complessa attività investigativa e dalla prossimità temporale tra l’avvio degli accertamenti e l’adozione dell’interdittiva.
- La prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 presuppone un pericolo di condizionamento mafioso occasionale; essa può essere ragionevolmente esclusa quando il quadro indiziario descriva una conduzione dell’impresa stabilmente funzionale agli interessi criminali, quale strumento di riciclaggio o di controllo di un settore economico.
- La legittimità della prognosi infiltrativa antimafia deve essere verificata mediante una valutazione globale, coordinata e sinergica del compendio indiziario, secondo il criterio probabilistico del più probabile che non, senza parcellizzare i singoli elementi.
- Il semplice rapporto di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui a organizzazioni mafiose non costituisce di per sé prova o sintomo sufficiente di infiltrazione; tuttavia, la parentela può assumere autonoma rilevanza indiziaria quando, per intensità e caratteristiche concrete, si inserisca in una rete di cointeressenze e consenta di ritenere probabile una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa influenzata dalla criminalità organizzata.
- Nella valutazione antimafia, il carattere risalente delle frequentazioni con soggetti controindicati e l’eventuale esito favorevole di procedimenti penali non impongono automaticamente il superamento degli elementi indiziari, poiché i fatti devono essere apprezzati nella loro oggettività secondo la finalità preventiva dell’interdittiva, distinta dall’accertamento della responsabilità penale.
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