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Sentenza

Sentenza n. 1466/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione, di: Provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse alla -OMISSIS- a valere sul Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese costituito ex art. 2 comma 100 lettera a) Legge 662/96 - Posizione Medio Credito Centrale n. -OMISSIS- - ed irrogazione di sanzione di pagamento pari all’ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) di € 28.907,08 - Provvedimento di revoca dell’agevolazione adottato dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, organo di Mediocredito Centrale S.p.A., nella riunione del 19.12.2025 e notificato a mezzo PEC alla -OMISSIS- in data 22.12.2025 (doc. 2), una agli atti preordinati connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese e richiesta di restituzione dell’Equivalente Sovvenzione Lordo pari a € 28.907,08

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca delle agevolazioni concesse a fronte di due finanziamenti erogati nel 2020, per complessivi € 1.100.000,00. La revoca è stata adottata dopo controlli documentali avviati nel 2025, nel corso dei quali il Gestore del Fondo aveva richiesto documentazione relativa, in particolare, alla dimensione dell’impresa e alla realizzazione del programma di investimento. La società non ha prodotto la documentazione richiesta, neppure dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Il Consiglio di Gestione del Fondo ha quindi disposto la revoca e richiesto la restituzione dell’ESL. La ricorrente ha dedotto, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che l’atto costituisse un annullamento d’ufficio fondato sulla presunta insussistenza originaria dei requisiti e che, pertanto, la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca costituisse un atto vincolato di accertamento dell’inadempimento della beneficiaria nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice ha applicato il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, distinguendo tra la fase genetica della concessione, nella quale l’amministrazione esercita un potere discrezionale, e la fase esecutiva successiva all’erogazione, nella quale il rapporto è paritetico e il beneficiario vanta un diritto soggettivo al mantenimento del beneficio, subordinato all’adempimento degli obblighi previsti. La giurisdizione amministrativa sussiste quando l’amministrazione esercita autotutela mediante annullamento per vizi originari o revoca per nuova ponderazione dell’interesse pubblico; spetta invece al giudice ordinario quando l’atto, anche se denominato revoca o decadenza, accerta in modo vincolato l’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi posti dalla legge o dall’atto di concessione. Nel caso concreto, la revoca non derivava né da una nuova ponderazione dell’interesse pubblico né dall’accertamento di un vizio genetico della concessione, ma dalla mancata produzione della documentazione richiesta durante i controlli. Tale condotta si collocava nella fase esecutiva del rapporto e integrava una condizione risolutiva prevista dalla disciplina del Fondo. La qualificazione dell’atto come annullamento d’ufficio proposta dalla ricorrente è stata quindi disattesa. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di riassunzione davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, che ha qualificato la revoca come annullamento d’ufficio per vizi originari della concessione; il TAR ha escluso che tale disciplina fosse applicabile, poiché l’atto contestato accertava un inadempimento sopravvenuto nella fase esecutiva.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La riassunzione della causa davanti al giudice ordinario consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, se effettuata nei termini di legge.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 2, comma 100, lettera a), l. 662/1996

    Costituisce la base normativa del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, nell’ambito del quale erano state concesse le agevolazioni oggetto di revoca.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla denominazione formale dell’atto impugnato.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda la fase genetica della concessione del beneficio oppure l’esercizio di autotutela mediante annullamento per vizi originari o revoca per una nuova ponderazione dell’interesse pubblico.
  • La controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria quando, dopo l’erogazione del beneficio, l’amministrazione accerta in modo vincolato l’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla legge o dall’atto di concessione, anche se il provvedimento è formalmente denominato revoca o decadenza.
  • La mancata produzione della documentazione necessaria ai controlli, quando prevista dalla disciplina di settore come causa di revoca dell’agevolazione, integra un inadempimento nella fase esecutiva del rapporto e radica una posizione di diritto soggettivo del beneficiario.
  • La riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario, nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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