Sentenza n. 4589/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento per l'annullamento - del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito dal dott. Tomazzoli Claudio nella procedura indetta con Decreto direttoriale MIUR del 27 ottobre 2023, n. 1796, per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1 – sistemi di elaborazione delle informazioni, pubblicato sul sito istituzionale ASN in data 19 novembre 2024; - dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l''''Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1 – sistemi di elaborazione delle informazioni, pubblicati sul sito istituzionale ASN in data 19 novembre 2024; - di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 1 dell’1 febbraio 2024; - ove occorra e per quanto di interesse, del bando di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente. PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione al ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previa rivalutazione delle pubblicazioni del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non abilitazione scientifica nazionale, nonché gli atti della procedura di abilitazione per il settore concorsuale 09/H1
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 240/2010, dell'art. 3 del d.m. n. 120/2016 e dell'art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 95/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità. Con il primo motivo ha sostenuto che la Commissione avesse illegittimamente omesso di riconoscere i titoli indicati alle lettere c), f) e i): attività di responsabilità scientifica in progetti di ricerca, un incarico di insegnamento presso una scuola di dottorato per almeno 10 ore e brevetti dichiarati dal candidato. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione relativa alle pubblicazioni, ritenendola generica, apodittica e priva di un'analisi descrittiva e critica dei singoli lavori. In particolare, la Commissione aveva giudicato insufficienti la collocazione editoriale e la rilevanza delle pubblicazioni, rilevando che una parte consistente dei lavori, pur pubblicata da oltre un anno, aveva avuto impatto molto limitato nella comunità scientifica di riferimento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo solo in parte. Quanto al titolo f), la motivazione della Commissione è stata giudicata insufficiente, poiché il curriculum indicava un insegnamento presso una scuola di dottorato per complessive 10 ore, dato confermato da un'attestazione dell'università interessata. Quanto al titolo c), il giudice ha ritenuto che il curriculum contenesse indicazioni puntuali sulla durata almeno annuale, sulla natura di ricerca delle attività e sulla committenza, sicché la motivazione del diniego non consentiva di comprendere le ragioni della mancata attribuzione. Il titolo i), invece, non è stato riconosciuto: i brevetti dichiarati erano nazionali, mentre il criterio predeterminato dalla Commissione richiedeva un brevetto internazionale già approvato alla data della domanda. Il relativo vizio motivazionale è stato quindi ritenuto meramente formale e inidoneo a determinare una riedizione utile della valutazione. Il secondo motivo è stato respinto. Sebbene la motivazione sulle pubblicazioni non fosse analitica, il ricorrente si era limitato a denunciare genericamente l'insufficienza motivazionale, senza allegare e dimostrare elementi concreti idonei a contestare il dato fattuale dell'impatto molto limitato di una parte consistente delle pubblicazioni. In assenza di tale specifica contestazione, il giudice non poteva apprezzare l'utilità di una rivalutazione, senza sostituirsi alla Commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali. La valutazione negativa delle pubblicazioni, ritenuta decisiva e autonomamente sufficiente a sostenere il diniego, ha assorbito ogni ulteriore rilievo sui titoli. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Richiamato quale base normativa della procedura di abilitazione scientifica nazionale e dei relativi criteri.
art. 3 d.m. 120/2016
Richiamato con riguardo ai criteri di valutazione della maturità scientifica e delle pubblicazioni.
art. 4, comma 1, d.m. 120/2016
Individua i criteri valutativi delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, qualità, collocazione editoriale, continuità e rilevanza.
art. 7 d.m. 120/2016
Richiamato in relazione alle pubblicazioni presentate dal candidato nella procedura di abilitazione.
art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016
Richiamato quale fondamento della predeterminazione e applicazione dei criteri relativi ai titoli.
art. 8, comma 6, d.P.R. 95/2016
Richiamato con riguardo agli obblighi di motivazione e valutazione della Commissione.
art. 30 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante annullamento e rivalutazione; la domanda non è stata accolta per il rigetto dell'impugnazione.
d.lgs. 30/2005
Richiamato per distinguere il brevetto nazionale, valido in Italia, dal brevetto internazionale richiesto dal criterio della Commissione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'abilitazione scientifica nazionale, la censura di difetto di motivazione non può limitarsi a denunciare l'insufficienza o la genericità testuale del giudizio della Commissione: il candidato deve allegare elementi concreti e individualizzanti idonei a dimostrare il possesso sostanziale dei requisiti asseritamente ignorati o mal valutati e a evidenziare l'utilità concreta di una riedizione della valutazione.
- Quando la Commissione fonda il diniego anche su un dato fattuale, quale il limitato impatto delle pubblicazioni nella comunità scientifica di riferimento, il ricorrente deve contestare specificamente tale dato e fornire le relative allegazioni; in mancanza, la censura di difetto di motivazione resta generica e non consente al giudice di sindacare utilmente la legittimità del giudizio.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione della maturità scientifica e dell'impatto delle pubblicazioni; il sindacato sulla motivazione deve verificare la concreta legittimità del procedimento e l'utilità di una riedizione, senza trasformarsi in una diretta rivalutazione dei titoli e dei lavori scientifici.
- Se il criterio predeterminato per un titolo richiede un brevetto internazionale già approvato alla data della domanda, la dichiarazione di soli brevetti nazionali non soddisfa il requisito; l'eventuale insufficienza motivazionale sul punto è irrilevante quando una riedizione non potrebbe comunque condurre al riconoscimento del titolo.
- L'accertata illegittimità del mancato riconoscimento di alcuni titoli non comporta l'annullamento del giudizio di non abilitazione quando la valutazione negativa delle pubblicazioni costituisce una ragione autonoma, sufficiente e non efficacemente contestata per escludere la maturità scientifica richiesta.
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