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Sentenza

Sentenza n. 825/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. 1858//RIPCOND2003 (prot. N. 33757/9.4.2020) di “diniego dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria” ex L. 24.11.2003, n. 326, emesso in data 6.3.2020 dal Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio, notificato in data 22.4.2020, nonché d'ogni altro eventuale atto, prodromico e/o consequenziale allo stesso provvedimento di diniego impugnato.

Giustizia amministrativa202000940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della domanda di condono edilizio ex art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003, relativa alla realizzazione di un fabbricato residenziale in area sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi della richiedente originaria hanno impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata per la realizzazione di un intero fabbricato per civile abitazione di circa 51,90 mq. Hanno dedotto violazione di legge, eccesso di potere, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà, violazione dei principi del giusto procedimento ed erronea applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. In particolare, hanno sostenuto che il termine di dieci giorni per presentare osservazioni al preavviso di rigetto non sarebbe perentorio; che la documentazione trasmessa il 22 ottobre 2009, sebbene oltre il termine indicato nel preavviso del 29 settembre 2009, avrebbe dovuto essere valutata; che il Comune avrebbe inizialmente richiesto approfondimenti sulla compatibilità paesaggistica, mentre nel provvedimento finale avrebbe apoditticamente escluso la sanabilità delle opere; e che non avrebbe potuto assumere rilievo l’approvazione successiva del PPTR. Il diniego era motivato dalla ricaduta dell’immobile nella fascia costiera vincolata e in ulteriori aree sottoposte a tutela paesaggistica, con conseguente applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rilievo comunale attribuito alla tardiva presentazione della documentazione richiesta, affermando che il termine assegnato per integrare la documentazione di una domanda di condono è tassativo e che la sua inosservanza impedisce lo svolgimento della necessaria istruttoria, costituendo legittimo motivo di diniego. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto infondato anche per la decisiva ragione sostanziale della non sanabilità dell’abuso. L’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003 esclude la sanatoria per opere realizzate, prima dell’imposizione del vincolo, su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e non conformi alla disciplina urbanistica, quando si tratti di opere comportanti nuova superficie e nuova volumetria. La realizzazione di un intero fabbricato residenziale integra nuova superficie e nuova volumetria; pertanto, non è sanabile anche se il vincolo paesaggistico non abbia carattere assoluto. Il vincolo relativo alla fascia costiera di 300 metri dal mare era inoltre preesistente all’edificazione, essendo riconducibile alla l. 431/1985 e alla normativa regionale richiamata, sicché risultava integrata la condizione ostativa prevista dalla legge. Il riferimento alla successiva approvazione del PPTR non è stato quindi decisivo. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: ... d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La sanatoria è esclusa per opere realizzate in area vincolata, quando il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione e l’intervento, privo di titolo o difforme, non sia conforme alla disciplina urbanistica. Per opere comportanti nuova superficie e nuova volumetria, come la realizzazione di un intero fabbricato, la sanatoria non è ammessa anche se il vincolo non è assoluto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il termine assegnato dall’amministrazione per il riscontro del preavviso di rigetto e per l’integrazione della documentazione relativa alla domanda di condono è stato ritenuto tassativo; l’inosservanza consente di concludere negativamente il procedimento quando impedisca lo svolgimento dell’istruttoria.

  • art. 1 d.l. 312/1985, convertito in l. 431/1985

    sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

    La fascia costiera di 300 metri dalla battigia è sottoposta a vincolo paesaggistico per legge; il vincolo, se preesistente all’edificazione, costituisce presupposto ostativo alla sanatoria prevista dall’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003.

  • art. 51, lett. f), l.r. 56/1980

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa regionale del vincolo paesaggistico gravante sull’area costiera, preesistente alla realizzazione dell’immobile.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico istituito anteriormente alla loro esecuzione non sono condonabili quando siano prive o difformi dal titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica.
  • La realizzazione di un intero fabbricato, comportando nuova superficie e nuova volumetria, non rientra tra le opere minori eventualmente sanabili in area vincolata; la sanatoria è quindi esclusa anche se il vincolo paesaggistico non è assoluto.
  • Il vincolo paesaggistico imposto direttamente dalla legge sulla fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia è preesistente all’edificazione e può operare quale causa ostativa al condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003.
  • Il termine assegnato dall’amministrazione per integrare la documentazione di una domanda di condono edilizio deve essere rispettato; la sua inosservanza può legittimare il diniego quando impedisca lo svolgimento dell’istruttoria necessaria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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