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Sentenza

Sentenza n. 1745/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 818/2024 emessa in data 12 dicembre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202503406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 818/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Con sentenza n. 818/2024 del 12 dicembre 2024, il Tribunale di Busto Arsizio ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero a provvedere. A fronte della mancata spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio e risultava ancora inadempiente. Ha verificato che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata al Ministero il 19 dicembre 2024. Sono quindi risultate soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico di euro 500 annui, da attribuire mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per il giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione, in relazione alla notificazione della sentenza e all'adempimento del termine previsto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che la condanna a riconoscere e attribuire una prestazione dovuta, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle esecuzioni nei confronti delle amministrazioni.
  • L'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all'amministrazione, unito alla mancata contestazione dell'inadempimento, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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