Sentenza del 23/10/2015 n. 21612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori imposte di registro e INVIM, calcolate sulla differenza tra il valore indicato nella scrittura privata di promessa di vendita e quello risultante dal successivo atto pubblico di trasferimento. Ha sostenuto, da un lato, che la scrittura privata fosse stata acquisita illegittimamente durante un'indagine penale e non nell'ambito di un'attività tributaria autorizzata; dall'altro, ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa impositiva. In Cassazione ha inoltre invocato un giudicato esterno formatosi su una diversa controversia relativa a un'altra scrittura acquisita nella medesima perquisizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno, poiché la precedente sentenza riguardava una diversa scrittura e non accertava lo stesso fatto, limitandosi a qualificare giuridicamente come illegittimo il possesso del documento in quell'altro giudizio. Ha inoltre ritenuto legittima l'acquisizione della scrittura: il sequestro era stato ritualmente eseguito e convalidato nell'ambito di un'indagine penale, mentre la Polizia tributaria aveva trasmesso il documento all'Amministrazione finanziaria su disposizione del pubblico ministero, nell'ambito della collaborazione istituzionale tra organi investigativi e fiscali. La scrittura privata non autenticata poteva quindi essere registrata d'ufficio. È stata altresì ritenuta applicabile la sospensione dei termini prevista dalla normativa speciale, con conseguente esclusione della decadenza dell'Ufficio. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 15, comma 1, n. 2
Prevedeva la registrazione d'ufficio, previa riscossione dell'imposta, delle scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando l'Amministrazione finanziaria ne fosse venuta legittimamente in possesso.
La Corte ha interpretato la nozione di legittimo possesso valorizzando la provenienza del documento da un sequestro ritualmente eseguito e convalidato e la successiva trasmissione all'Amministrazione finanziaria da parte della Polizia tributaria delegata dal pubblico ministero.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 15, comma 1, lett. b)
Il documento deve essere acquisito in base a una legge che autorizzi il sequestro oppure deve essere stato visionato dall'Amministrazione finanziaria durante accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi.
La disposizione è stata richiamata come disciplina successiva e come parametro utile per delineare il concetto di legittimo possesso delle scritture private ai fini della registrazione d'ufficio.
D.L. n. 429 del 1982, art. 32, comma 6, convertito dalla L. n. 516 del 1982
Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dal 14 luglio 1982 al 31 dicembre 1984.
La sospensione impediva di ritenere decaduta l'Amministrazione dalla pretesa impositiva relativa all'atto oggetto di registrazione d'ufficio.
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 32
La norma è stata intesa come fondamento della collaborazione istituzionale tra Polizia tributaria e autorità giudiziaria, consentendo la trasmissione all'Amministrazione finanziaria degli atti acquisiti nell'ambito di un'indagine penale quando ciò possa rilevare anche ai fini tributari.
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 25
Non si può procedere, salvo i casi previsti dalle singole leggi finanziarie, al sequestro dei libri prescritti dal Codice di commercio e degli altri libri utilizzati per l'esercizio del commercio o dell'industria.
Il divieto riguarda specifici libri e documenti aziendali; non si estende a una scrittura privata relativa a una promessa di vendita rinvenuta presso il domicilio del contribuente.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato esterno produce effetti preclusivi solo quando la precedente decisione riguardi il medesimo rapporto o il medesimo fatto decisivo, non quando si riferisca a un documento diverso e a una diversa valutazione giuridica.
Cass. civ., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916
È stata richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno può operare soltanto in presenza di un accertamento effettivamente comune e decisivo; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non ricorresse.
Massime di principio
- Una scrittura privata può essere registrata d'ufficio se l'Amministrazione finanziaria ne è entrata in possesso attraverso un sequestro legittimo e una successiva trasmissione autorizzata o disposta dall'autorità giudiziaria, anche se il documento è stato originariamente acquisito nell'ambito di un'indagine penale.
- La provenienza del documento da un procedimento penale non ne impedisce automaticamente l'utilizzo fiscale: occorre verificare la regolarità del sequestro, la convalida dell'autorità competente e il titolo che consente la trasmissione agli uffici tributari.
- Il giudicato formatosi in un'altra causa non si estende automaticamente a controversie relative a documenti diversi, anche se acquisiti durante la stessa perquisizione e con modalità analoghe; deve sussistere identità del fatto decisivo o del rapporto giuridico.
- Le limitazioni al sequestro previste per libri e documenti indispensabili all'attività commerciale non si applicano necessariamente a scritture private personali o non riconducibili alla contabilità aziendale.
- Nel valutare la decadenza dell'Amministrazione occorre considerare eventuali norme speciali che abbiano sospeso o prorogato i termini: il termine deve essere calcolato tenendo conto dell'intero periodo di sospensione previsto dalla legge.
- La mancata contestazione tempestiva, nei gradi di merito, di una nuova qualificazione giuridica dell'atto o di una presunta mutatio della causa petendi può impedire di sollevare la questione per la prima volta in Cassazione.
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