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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34541/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IRPEG e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi per consulenze ritenuti non inerenti per euro 100.000. La contestazione riguardava una consulenza asseritamente svolta da un soggetto poi divenuto amministratore unico, conferita verbalmente dal precedente amministratore e documentata, secondo la società, solo successivamente. In sede di verifica la Guardia di Finanza non aveva rinvenuto documenti giustificativi. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo, da un lato, che la mancata esibizione in verifica fosse equiparabile a rifiuto e quindi rendesse inutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio; dall'altro, che la documentazione depositata fosse comunque inidonea, perché costituita da slides e grafici privi di data certa e non idonei a provare l'effettività della prestazione. Con l'unico motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 32, comma 5, D.P.R. 600/1973, 52, comma 5, D.P.R. 633/1972, 109, comma 5, D.P.R. 917/1986 e art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere tardiva e inutilizzabile la produzione documentale effettuata in giudizio a dimostrazione della consulenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, anche a voler ritenere fondato il rilievo sulla errata applicazione delle norme che disciplinano l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa, la sentenza impugnata si reggeva su una seconda autonoma ratio decidendi: la documentazione prodotta era comunque stata ritenuta inidonea a provare l’esistenza stessa della prestazione e la riferibilità dei documenti alle consulenze contestate. Poiché la ricorrente non aveva censurato specificamente tale autonoma motivazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, D.P.R. 600/1973

    L’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa non opera automaticamente; occorre verificare se vi sia stata una puntuale richiesta con avvertimento e un effettivo rifiuto dell’esibizione da parte del contribuente.

  • art. 52, comma 5, D.P.R. 633/1972

    Il divieto di utilizzare i documenti non esibiti presuppone, secondo l’orientamento richiamato, una condotta di rifiuto o sottrazione imputabile al contribuente; la sola mancata produzione non basta necessariamente.

  • art. 109, comma 5, D.P.R. 917/1986

    La deducibilità del costo richiede prova dell’effettività e dell’inerenza della prestazione, profilo che la CTR ha ritenuto non dimostrato dalla documentazione prodotta.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per censurare la valutazione delle prove documentali, ma la Corte non ha accolto la doglianza perché non era stata attaccata una seconda autonoma ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; l’omessa critica di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende inutile l’esame delle altre doglianze.
  • In tema di accertamento tributario, l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede di verifica non opera in via automatica, ma richiede la dimostrazione di una richiesta specifica dell’Amministrazione, dell’avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione e di un effettivo rifiuto o sottrazione dolosa del contribuente.
  • Ai fini della deducibilità di un costo, non basta allegare documenti generici o privi di attendibilità intrinseca: il contribuente deve fornire prova concreta dell’effettività della prestazione e della sua riferibilità al costo portato in deduzione.
  • La contestazione della sola inutilizzabilità processuale dei documenti non è sufficiente se il giudice di merito ha anche escluso, con autonoma valutazione di fatto, che quei documenti provino il fatto costitutivo dedotto dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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