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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n. 674/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. V, n. 674/2025, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro una deliberazione commissariale di approvazione della pianta organica delle farmacie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti della deliberazione commissariale di approvazione della pianta organica. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la censura cautelare riguardava, tra l’altro, la compatibilità della scelta pianificatoria contestata con precedenti giudicati, nonché il pregiudizio derivante dalla deliberazione. Il giudizio cautelare si inseriva in una vicenda nella quale era stata presentata dall’appellante un’istanza il 1° ottobre 2024, in ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, Palermo, n. 1413/2025, procedimento che alla data della decisione non risultava ancora definito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il pregiudizio allegato, almeno sotto il profilo dell’attualità. In particolare, non risultava adottato alcun provvedimento attuativo della deliberazione commissariale e non era ancora definito il procedimento pregresso avviato con l’istanza dell’appellante del 1° ottobre 2024, presentata in ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 1413/2025. Il Collegio ha tuttavia rilevato che il TAR dovrà approfondire, nel merito o nella prosecuzione del giudizio, la compatibilità della scelta pianificatoria con i precedenti giudicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo; il CGARS lo ha deciso respingendo l’istanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio dedotto deve essere attuale; la mera adozione di un atto pianificatorio non è sufficiente quando non risultino adottati provvedimenti attuativi concretamente lesivi.
  • L’assenza di un provvedimento attuativo dell’atto impugnato può escludere, allo stato, il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare, ferma restando la necessità di verificare nel giudizio la compatibilità dell’atto con precedenti giudicati.
  • La pendenza e la mancata definizione di un procedimento amministrativo instaurato in esecuzione di un precedente giudicato possono incidere sulla valutazione dell’attualità del pregiudizio cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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